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Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 15 pagine

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Allegato 2: Progetto della nuova ordinanza sui maestri conducenti

a disposizione dell’autorità cantonale presso la sede della scuola guida o della succursale.

Art. 19 Divieto di consumare bevande alcoliche

Durante l’attività lavorativa, i maestri conducenti non possono in nessun momento

presentare un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,2 per mille.

Art. 20 Obbligo di seguire corsi di perfezionamento

1Una volta ottenuta la licenza di maestro conducente della categoria B, i titolari della licenza devono seguire regolarmente, ogni cinque anni e come minimo per cinque giorni, corsi di perfezionamento almeno nelle seguenti materie:

a. aspetti psicopedagogici dell’insegnamento della guida;

b. metodologia dell’insegnamento;

c. conoscenze giuridiche e tecniche;

d. tecnica di guida;

e. comportamento responsabile nel traffico e intuizione dei pericoli;

f. guida rispettosa dell’ambiente e orientata al risparmio energetico (d’ora in poi).

2I titolari di licenze delle categorie A e C devono inoltre seguire, per ogni categoria, corsi di perfezionamento specifici della durata di almeno due giorni a categoria.

3L’autorizzazione per lo svolgimento di corsi di perfezionamento professionale è rilasciata dal Cantone, di comune accordo con l’organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell’attestato professionale federale di "maestro conducente".

4

Gli organizzatori rilasciano ai maestri conducenti un certificato per ogni corso di

perfezionamento cui hanno partecipato. Questo certificato è rilasciato solo ai maestri conducenti che hanno seguito l’intero corso.

Sezione 4: Sorveglianza, provvedimenti amministrativi e disposizioni penali

Art. 21 Sorveglianza

1

I Cantoni sorvegliano, con ispezioni periodiche, l’attività di insegnamento teorico e pratico delle scuole guida e dei maestri conducenti come pure le installazioni.

2

I Cantoni controllano l’adempimento dell’obbligo di seguire corsi di perfezionamento, gli organizzatori e il regolare svolgimento dei corsi.

3I Cantoni possono delegare queste attività a terzi, in particolare all’organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell’attestato professionale federale di "maestro

conducente".

Art. 22 Esame di controllo

Se durante un’ispezione risultano lacune nell'insegnamento, l’autorità cantonale può disporre che il maestro conducente sostenga un esame di controllo.

Art. 23 Provvedimenti amministrativi

1Se il maestro conducente non adempie o adempie solo parzialmente l’obbligo di seguire corsi di perfezionamento, l’autorità cantonale stabilisce un termine di proroga per il recupero della formazione e dispone:

a. un ammonimento;