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Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 15 pagine
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Allegato 2: Progetto della nuova ordinanza sui maestri conducenti
5. Ripetizione degli esami
5.1 Il candidato che non ha superato l’esame preliminare secondo il numero II 2.1 - 2.4
può ripeterlo alla prossima sessione d’esame; se non lo supera una seconda volta, può annunciarsi di nuovo, ma non prima di cinque anni, per conseguire la licenza di maestro conducente secondo il nuovo diritto. Il candidato che non ha superato l’esame preliminare secondo il numero II 2.5 o 2.6 può ripeterlo entro 14 giorni; se non lo supera una seconda volta, può ripresentarsi una terza volta durante la
sessione d’esame successiva; se non supera neppure questo esame, può candidarsi di nuovo, ma non prima di cinque anni, alla licenza di maestro conducente secondo il nuovo diritto.
5.2 Il candidato che non ha superato l’esame di maestro conducente può presentarsi
nuovamente all’esame al più presto dopo sei mesi. Se il candidato non supera nemmeno questo secondo esame, può ripresentarsi per un terzo e ultimo esame non prima di sei mesi e dopo aver seguito corsi suppletivi.
5.3 Il secondo esame comprende solo i gruppi di materie in cui i risultati sono stati
insufficienti in occasione del primo esame; il terzo esame comprende gli stessi gruppi di materie del secondo.
6. Commissioni d’esame
6.1 I Cantoni istituiscono le commissioni d’esame cantonali o intercantonali. Queste
devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Cantoni come anche di altri specialisti, segnatamente psicologi, pedagoghi e maestri conducenti.
6.2 Le commissioni d’esame svolgono gli esami preliminari, gli esami di maestro
conducente e gli esami di controllo.
6.3 La competenza delle commissioni d’esame si estende ai candidati, ai maestri
conducenti e alle scuole professionali dei Cantoni rappresentati nelle commissioni. I candidati che frequentano una scuola professionale esterna devono sempre
sostenere l’esame di maestro conducente davanti alla commissione competente per il luogo in cui ha sede la scuola professionale; in questo caso, la commissione in cui è rappresentato il Cantone di domicilio del candidato può delegare un suo membro all’esame.
6.4 Le commissioni d’esame sorvegliano le scuole professionali.
7. Procedura
Le decisioni delle commissioni d’esame e concernenti il risultato degli esami
preliminari, dell’esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere impugnate mediante ricorso all’autorità cantonale competente per il rilascio della licenza di maestro conducente (già chiesto nell’ambito degli adeguamenti alla nuova procedura federale).
II. Esame preliminare di maestro conducente (n. I 2.1 lett. g)
1. Scopo
L’esame preliminare deve permettere di accertare l’istruzione generale del candidato, la sua prontezza di spirito, l’attitudine pedagogica e la facoltà di acquisire la
formazione di maestro conducente.