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Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 15 pagine
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Allegato 2: Progetto della nuova ordinanza sui maestri conducenti
Allegato 2
Formazione secondo il diritto transitorio
I. Formazione
1. Requisiti
1.1 Prima di essere ammessi alla formazione, i candidati alla licenza di maestro
conducente devono presentare all’autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata di curriculum vitae e indicante la categoria di licenza ambita e i corsi di formazione svolti in precedenza. Alla domanda devono essere allegati i certificati professionali.
1.2 I candidati sono ammessi alla formazione se:
a. hanno compiuto il 22˚ anno d’età;
b. provano di aver superato l’esame finale di un tirocinio o di un’altra formazione professionale equivalente;
c. possiedono, da almeno due anni, la licenza di condurre svizzera e durante questo periodo di tempo hanno guidato veicoli a motore senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico;
d. hanno avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della
professione;
e. presentano una perizia attestante la loro idoneità in materia di psicologia del traffico;
f. hanno superato l’esame preliminare secondo il numero II.
1.3 Gli esperti della circolazione che desiderano conseguire la licenza di maestro
conducente devono completare la loro formazione e superare l’esame nelle materie su cui non verteva l’esame di esperto della circolazione.
2. Formazione
2.1 I candidati devono frequentare una scuola professionale riconosciuta dall’USTRA. La
commissione d’esame di cui al punto 6.1, consultato il Cantone di domicilio, può esonerare da questo obbligo i candidati che provano di avere acquisito in altro modo le conoscenze richieste.
2.2 La formazione deve fornire ai candidati alla licenza di maestro conducente delle
categorie B, C e A le conoscenze necessarie per un insegnamento adeguato delle materie d’esame secondo il numero III e renderli idonei a dare lezioni teoriche e pratiche nonché a giudicare le prestazioni degli allievi.
2.3 Nell’ambito del programma di insegnamento e per esercitarsi secondo le istruzioni
ricevute, i candidati alla licenza di maestro conducente delle categorie B, C e A devono dare lezioni di guida, sotto sorveglianza, nella scuola professionale o presso un maestro conducente che funge da istruttore nella scuola professionale. Essi non possono dare altre lezioni di guida a titolo professionale (art. 3) prima di aver
conseguito la licenza di maestro conducente.
3. Scuole professionali
3.1 Le scuole professionali per maestri conducenti devono essere riconosciute
dall’USTRA. L’atto di riconoscimento è rilasciato se: