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Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 15 pagine
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Allegato 2: Progetto della nuova ordinanza sui maestri conducenti
l. organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell’attestato professionale federale di "maestro conducente", per le parti sociali, le associazioni professionali, altre
organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale
conformemente alla legge sulla formazione professionale2;
m. pratica di formazione, per i corsi di formazione per allievi conducenti svolti sotto la sorveglianza della scuola professionale, descritti nei moduli B7, A7 e C7 dell’allegato 1.
Sezione 2: Licenza di maestro conducente
Art. 3 Requisito della licenza di maestro conducente
1
Devono essere in possesso di una licenza di maestro conducente le persone che:
a. cercano apertamente l’occasione di insegnare la guida;
b. sono occupate come impiegati in una scuola guida;
c. istruiscono annualmente due o più allievi conducenti con i quali non sono in stretta relazione;
d. sono incaricate di insegnare la guida agli impiegati di una azienda, se l’insegnamento della guida costituisce l’attività esclusiva o preponderante nell’azienda.
2La licenza di maestro conducente non è richiesta per:
a. l’insegnamento della guida nelle categorie speciali G e M;
b. l’insegnamento della guida nell’ambito della pratica di formazione per il conseguimento dell’attestato professionale federale di "maestro conducente" e delle qualifiche
supplementari di "maestro conducente per autocarri" e "maestro conducente per motoveicoli";
c. l’insegnamento ai non udenti delle nozioni in materia di circolazione, p.es. attraverso maestri non udenti, per consentire loro di seguire successivamente le lezioni di guida;
d. il tragitto per recarsi dal maestro conducente o all’esame pratico di conducente, durante il quale un allievo conducente è accompagnato da un sostituto del maestro conducente, a condizione che questa persona svolga unicamente funzione di accompagnatore,
senza impartire insegnamento pratico.
Art. 4 Rilascio della licenza di maestro conducente
1
La licenza di maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio.
2
Le licenze di maestro conducente hanno una durata illimitata e valgono su tutto il territorio svizzero.
3
Sono rilasciate le seguenti categorie di licenze di maestro conducente:
a. Categoria A Veicoli a motore della categoria A e della
sottocategoria A1;
b. Categoria B Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle
categorie B e BE, della sottocategoria B1 e per il
trasporto professionale di persone conformemente
all’articolo 25 OAC;
c. Categoria C Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle
categorie C, D, CE e DE, delle sottocategorie C1, D1,
C1E e D1E nonché della categoria speciale F.