Progetto
Consultazione 2006/100: Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) e altre ordinanze interessate da questa modifica · 15 pagine
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Allegato 2: Progetto della nuova ordinanza sui maestri conducenti
Art. 14 Periodo di riposo giornaliero
1In qualsiasi momento della sua attività lavorativa, il maestro conducente deve rispettare il periodo di riposo giornaliero.
2Il periodo di riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive nelle precedenti 24 ore.
3Tre volte a settimana, il periodo di riposo giornaliero può essere ridotto a non meno di 9 ore consecutive.
4Entro le 24 ore, il periodo di riposo giornaliero può essere suddiviso al massimo in tre parti, nella misura in cui:
a. uno dei periodi comporti almeno 8 ore consecutive,
b. nessuno dei periodi comporti meno di un’ora, e
c. il periodo di riposo comporti in totale almeno 12 ore.
Art. 15 Giorno di riposo settimanale
1Ogni settimana, l’impiegato deve osservare un giorno di riposo di almeno 24 ore
consecutive. Il periodo di riposo giornaliero deve precedere o seguire immediatamente il riposo settimanale.
2I maestri conducenti indipendenti devono osservare, sull’arco di due settimane, due giorni di riposo, ciascuno di almeno 24 ore consecutive. Tra un giorno di riposo e l’altro possono trascorrere al massimo dodici giorni di attività lavorativa.
Art. 16 Mezzi di controllo
1Per controllare il rispetto della durata del lavoro, dell’insegnamento e del riposo, i maestri conducenti hanno a disposizione:
a. una cartella concernente la formazione di ogni allievo conducente dove sono annotate le lezioni teoriche e pratiche, con specificazione della data e dell’ora, il grado di
formazione e gli esami di guida sostenuti;
b. un foglio settimanale che indichi, per giorno feriale e per settimana, le lezioni pratiche calcolate in minuti e per gli impiegati anche le lezioni teoriche.
2Il datore di lavoro deve tenere un controllo della durata complessiva del lavoro.
Art. 17 Altri obblighi
1Il datore di lavoro deve accertarsi che l’impiegato osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, dell’insegnamento e del riposo, tenga correttamente i mezzi di controllo e glieli consegni per tempo.
2Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell’impiegato le cartelle concernenti la formazione e i fogli settimanali.
Art. 18 Obbligo d’informazione
1I datori di lavoro e i maestri conducenti indipendenti devono:
a. comunicare all’autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli, permettendole di accedere all’azienda e di procedere agli accertamenti necessari;
b. conservare per due anni, presso la sede dell’azienda, le cartelle concernenti la
formazione, i fogli settimanali e i controlli della durata complessiva del lavoro.
2Le succursali che occupano impiegati in maniera autonoma conservano questi
documenti presso la propria sede. Su richiesta, i documenti devono essere spediti o messi