Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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Art. 38 Geoservizi intersettoriali

Un obiettivo importante di queste regolamentazioni è quello di sviluppare un'unica volta, nel quadro dell'Infrastruttura nazionale di geodati, i geoservizi intersettoriali designati alle lettere a – f. Inoltre sono poste le basi per realizzare l'interconnessione dei geodati di base nel quadro dell'Infrastruttura nazionale di geodati.

Il servizio di ricerca interconnesso menzionato alla lettera a è già stato realizzato mediante l'applicazione di ricerca e immissione geocat.ch.

La lettera b impone la creazione di un servizio per la trasformazione tra i sistemi di differimento planimetrici ufficiali CH1903 e CH 1903+.

La lettera c comprende i servizi per la trasformazione tra i sistemi di riferimento (planimetrici e altimetrici) ufficiali e altri sistemi di riferimento.

Con la regolamentazione di cui alla lettera d s'intende fare in modo che sia sviluppato un servizio di distribuzione interconnesso per il cui tramite possano essere ottenuti i geodati di base di diritto federale.

Infine, alla lettera e è formulata l'esigenza di un portale per l'accesso interconnesso all'Infrastruttura nazionale di geodati.

2.1.2.11 Sezione 11: Sanzioni

La sezione 11 Sanzioni stabilisce quali sanzioni (oltre all'autorizzazione a posteriori) sono previste quando non sono rispettate le regolamentazioni di diritto federale per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzazione di geodati di base. Sono fatte salve eventuali ulteriori sanzioni sulla base di altri atti legislativi federali, segnatamente di diritto penale, di diritto d'autore e di protezione della lealtà.

A causa della spesso complessa ripartizione dei compiti tra autorità federali e cantonali e in considerazione del fatto che spesso il servizio competente giusta l'articolo 8 capoverso 1 LGI è un'autorità cantonale (eventualmente comunale), il perseguimento penale è delegato alle autorità cantonali ordinarie di perseguimento penale. Il nuovo disciplinamento unitario a livello federale della procedura penale comporterà una certa armonizzazione in questo settore.

2.1.2.12 Sezione 12: Emolumenti della Confederazione

Nella sua legislazione, la Confederazione non può intervenire nell'autonomia finanziaria dei Cantoni. Di conseguenza, la sezione 12 Emolumenti della Confederazione disciplina esclusivamente il modello degli emolumenti per i geodati di base della Confederazione. Tale modello stabilisce per tutti gli organi federali criteri di calcolo unitari per gli emolumenti. L'ammontare di un eventuale emolumento è disciplinato all'articolo 46. Esso prevede che i Dipartimenti, nel loro ambito, provvedano a emanare la tariffa per l'accesso e l'utilizzazione di geodati di base della Confederazione sulla base delle regole di calcolo unitarie.

L'elemento centrale è il conteggio secondo unità d'informazione. Questa base di calcolo è stata sviluppata sulla base di studi eseguiti con una ditta specializzata29. Come unità d'informazione sono ipotizzabili i seguenti elementi:

29 Verrechnungsmodelle für Geo-Webdienste, Ein Beitrag für den Aufbau einer Geodateninfrastruktur in der Schweiz im Auftrag des Bundesamtes für Landestopografie (swisstopo) und der Koordination der Geoinformation und Geografischen Informationssysteme (KOGIS), micus GmbH, gennaio 2005 (non pubblicato in italiano).