Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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cooperazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni nella misurazione del confine nazionale e nella sua manutenzione possa funzionare in maniera ottimale e possa essere garantita la conformità con la misurazione ufficiale, devono essere reciprocamente comunicate le modifiche previste e i danni constatati.

2.2.2.3 Sezione 3: Prodotti

Il DDPS stabilisce in un'ordinanza dipartimentale quali sono i prodotti ufficiali che l'Ufficio federale di topografia deve allestire e rendere disponibili. I prodotti definiti da un atto legislativo sono designati prodotti ufficiali.

2.2.2.4 Sezione 4: Atlanti nazionali

Gli atlanti nazionali e le carte stabiliti dal Consiglio federale sono allestiti sotto la direzione di un organo federale responsabile. Poiché si tratta spesso di opere interdisciplinari che coinvolgono più partner, è necessaria una regolamentazione contrattuale che definisca gli aspetti tecnici, finanziari e logistici e stabilisca l'organo di controllo.

2.2.2.5 Sezione 5: Prestazioni commerciali

L'Ufficio federale di topografia, nel quadro dell'accordo di prestazione con il Dipartimento, può fornire prestazioni commerciali. Esse possono però essere offerte unicamente se sono in stretta relazione con la competenza fondamentale. Al riguardo, devono essere esclusi i sovvenzionamenti trasversali. Poiché l'importanza del partenariato tra settore pubblico e settore privato cresce, l'Ufficio federale deve avere la possibilità di collaborare con enti pubblici o con privati.

2.2.2.6 Sezione 6: Centri di competenza

Sono menzionati tre diversi centri di competenza che assumono particolare importanza in relazione con la misurazione nazionale.

Il servizio di volo, gestito in stretta collaborazione con le Forze aeree, è competente per tutti i voli con sensori per la misurazione nazionale.

L'Organo di coordinamento delle riprese aeree, in collaborazione con gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni, provvede a un'utilizzazione efficiente della risorsa «foto aeree» che serve al rilevamento di geodati di base di diritto federale. La funzione dell'Organo di coordinamento delle riprese aeree è già ancorata nell'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 199431 sulla misurazione ufficiale (OTEMU) (stato: 25 marzo 2003) e, nel quadro della nuova struttura delle ordinanze relative alla legge sulla geoinformazione, sarà recepita nell'OTG.

L'Istituto geografico militare è l'interfaccia tra l'Ufficio federale di topografia e il DDPS destinata a soddisfare il fabbisogno di dati cartografici dell'esercito in Svizzera e all'estero. Rappresenta la Svizzera all'estero in questo ambito specialistico e prepara gli accordi tecnici con l'estero sullo scambio di dati cartografici.

31 RS 211.432.21