Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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GPS, SP, AIn, SFH, SGB, TS, Unia: le persone ammesse provvisoriamente devono pagare per i richiedenti l’asilo anche se per i primi l’integrazione dovrebbe essere in primo piano.

GPS, SP, AIn, Caritas, HEKS, SGB, SFH, TS, Unia: con il contributo speciale andrebbero computati anche gli emolumenti per la procedura di riesame.

Capoverso 3

CSP: questa disposizione causa ai Cantoni un considerevole dispendio di lavoro ulteriore ed è sfavorevole agli sforzi di integrazione delle persone ammesse provvisoriamente (fine dell’obbligo dopo 3 anni dall’ammissione provvisoria).

Ulteriori osservazioni

CSP: La Svizzera è l’unico Paese industrializzato che chiede ai richiedenti l’asilo un contributo di questo genere.

Art. 9: Campo d'applicazione personale del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali

1 I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone ammesse provvisoriamente sottostanno, a prescindere dalla loro età, all'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 86 della legge e alle disposizioni sul prelevamento di valori patrimoniali giusta l'articolo 87 della legge.

2 Sono considerati datori di lavoro tutte le persone alle quali potrebbero applicarsi le disposizioni penali del capitolo 10 della legge. Si tratta in particolare di membri di consigli di amministrazione, gestori, procuratori, contabili, mandatari nonché persone aventi diritto di firma. Essi rispondono in modo solidale dell'esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.

Favorevoli

Cantoni: AR, BE, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG

Partiti: CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP

Cerchie interessate: AIn, Asylbrücke ZG, Caritas, CSP, FER, HEKS, Humanrights, SAJV, sek, SFH, SFM, SGB, SGeV, SODK/KKJPD, SRK, CVAM

Nessuna osservazione: hotelleriesuisse, Swiss

Contrari

Cantoni: AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, OW, VD, VS, ZH

Partiti:

Cerchie interessate: EKF, Gastrosuisse, SAV, SSV, VKM, Stadt ZH

Capoverso 1

Le persone ammesse provvisoriamente non dovrebbero essere soggette all’obbligo del contributo speciale.

Capoverso 2

SAV: poiché non sono i datori di lavoro ad essere tenuti al contributo speciale, bensì i lavoratori, la responsabilità solidale per suddette persone dovrebbe venire a cadere.

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