Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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ni impartiti, l'Ufficio federale può computare interessi di mora, se le deduzioni salariali non versate ammontano ad almeno 3 000 franchi. Il tasso d'interesse è dello 0,5 per cento per mese civile o, in caso d'esecuzione, del 6 per cento all'anno.

6 Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, l'Ufficio federale può esigere una tassa di diffida fino a 200 franchi.

7 Se, nonostante diffida, un datore di lavoro non produce i documenti e i giustificativi contabili necessari per determinare l'importo giusta il capoverso 1, l'Ufficio federale determina, nel quadro del suo potere discrezionale, l'importo delle deduzioni salariali da versare. A tal fine può ricorrere ai dati contenuti nella domanda di rilascio o di proroga del permesso di lavoro presentata alla competente autorità cantonale d'autorizzazione. Tale autorità è tenuta a rilasciare le necessarie informazioni all'Ufficio federale.

8 Le deduzioni salariali versate, la cui riscossione è avvenuta dopo la fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti alla persona che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito alla persona avente diritto.

9 I crediti nei confronti del datore di lavoro si estinguono dieci anni dopo il sorgere della pretesa. La pretesa sorge allo spirare del termine di pagamento. Il decorso della prescrizione è interrotto da ogni atto dell'autorità quale segnatamente l'ingiunzione, la procedura d'esecuzione e l'insinuazione del credito in caso di fallimento nonché il riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro in particolare mediante pagamento degli interessi e pagamenti rateali.

Favorevoli

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, SZ, TI, UR, VS, ZG, ZH

Partiti: CSP CH, CVP, SVP

Cerchie interessate: CSP, EKF, Humanrights, SAJV, sek, SFM, SGeV, SODK/KKJPD,

SRK, CVAM, VKM

Nessuna osservazione: hotelleriesuisse, Swiss

Contrari

Cantoni: TG, VD

Partiti: GPS, SP

Cerchie interessate: AIn, Asylbrücke ZG, Caritas, FER, Gastrosuisse, HEKS, SAV, SFH, SGB, SSV, TS, Unia, Stadt ZH

Capoverso 1

FER, Gastrosuisse: non è giusto considerare responsabile il datore di lavoro per il 10%,

anche quando i Cantoni non fanno presente l’obbligo del contributo speciale.

Asylbrücke ZG: 10% va sostituito da 100 franchi (come da messaggio).

Capoverso 3

TG, VD, GPS, SP, AIn, Asylbrücke ZG, Caritas, FER, SFH, SGB, SSV, TS, Unia:

Dispensa per redditi bassi, ad esempio quelli al di sotto delle direttive CSIAS.

Capoversi 5 e 6

Gastrosuisse, SAV: poiché il datore di lavoro non è il debitore, non dovrebbero essere riscossi interessi di mora o tasse di ingiunzione.

Capoverso 8

VD: in caso di pagamenti mancanti il titolare del conto andrebbe informato.

Capoverso 9

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