Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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Art. 10: Inizio e fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale e dell'assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali

1 L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con l'assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Per i minori che svolgono attività lucrativa, l’obbligo di pagare il contributo speciale inizia analogamente all’obbligo di pagare i contributi AVS giusta l’articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 194617 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2 L'obbligo di pagare il contributo speciale cessa,:

a: quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dopo dieci anni; oppure

b: quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera; oppure

c: quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora; oppure

d: quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato; oppure e: tre anni dopo l’ammissione provvisoria.

3L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, dal profilo della durata e dell'ammontare, con ogni procedura d'asilo.

Favorevoli

Cantoni: AR, JU, NE, NW, SH, SO, SG, SZ, TI, ZG

Partiti: CVP, SVP

Cerchie interessate: FER, Gastrosuisse, Humanrights, SAJV, SAV, sek, SFM, SGeV,

SODK/KKJPD, SRK, CVAM

Nessuna osservazione: hotelleriesuisse, Swiss

Contrari

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, OW, TG, UR, VD, VS, ZH

Partiti: CSP CH, GPS, SP

Cerchie interessate: AIn, Asylbrücke ZG, Caritas, CSP, EKF, HEKS, SFH, SGB, SSV, TS, Unia, VKM, Stadt ZH

Capoverso 2

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, OW, TG, UR, VD, VS, ZH, Stadt ZH e EKF, SSV, VKM

auspicano che l’obbligo del contributo speciale per le persone ammesse provvisoriamente finisca al più tardi 7 anni dopo l’entrata in Svizzera.

VS e BE: se non è possibile porre il limite dei 7 anni dall’entrata in Svizzera, l’obbligo dovrebbe venir meno dopo 1 anno dall’ammissione provvisoria.

Caritas: secondo il messaggio non sono più previsti conti individuali. Per questo motivo l’importo massimo va abrogato e l’obbligo del contributo speciale va limitato a 5 anni.

CSP CH: va rinunciato alla gestione individuale del conto e il contributo speciale per i richiedenti l’asilo va limitato nel tempo.

CSP CH, GPS, SP, AIn, Asylbrücke ZG, Caritas, CSP, HEKS, SFH, SGB, TS, Unia:

l’importo massimo è troppo alto, conformemente al messaggio può raggiungere al massimo 12 000 franchi.

CSP: le persone che non causano costi per la partenza e d’ora in poi saranno tenute a pagare il contributo speciale (casi transitori) dovrebbero dover pagare solo 10 000 franchi.

LU: è positivo il fatto che la fine dell’obbligo del contributo speciale sia definita chiaramente. Sussiste tuttavia il rischio che la verificabilità diventi difficile. Un obbligo di informazione nei confronti dei richiedenti l’asilo dovrebbe pertanto essere introdotto. Altrimenti andrebbe pre-

17RS 831.10

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