Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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- la Confederazione paghi ai Cantoni una somma forfettaria per l’aiuto sociale secondo

l’articolo 88 capoverso 4 LAsi se il Cantone garantisce l’aiuto sociale.

CSP CH, sek, SRK, HEKS chiedono che la Confederazione rimborsi ai Cantoni i costi effetti per le persone vulnerabili.

Art. 29: Portata, ammontare e adeguamento della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

1 La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza prevista dall'articolo 28 ammonta a 6 000 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2007. L'Ufficio federale adegua la somma forfettaria a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

2 La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza comprende una quota parte di base di 4 000 franchi e una quota parte di compensazione di 2 000 franchi. La quota parte di compensazione è destinata segnatamente a equilibrare gli oneri diversi sopportati dai Cantoni.

3 La quota parte di base è versata trimestralmente al Cantone competente per l'esecuzione. La quota parte di compensazione è versata annualmente.

4 La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) convengono la ripartizione della quota parte di compensazione. Comunicano la chiave di ripartizione all'Ufficio federale entro la fine dell'anno civile in questione.

5 Se la comunicazione giusta il capoverso 4 non avviene entro il termine previsto o se le conferenze non trovano un accordo, il versamento è effettuato in base alla chiave di ripartizione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 199941 sull'asilo (OAsi 1).

Favorevoli

Cantoni: AI, AR, BE, GL, JU, NW, SG, SO, SZ, TI, VD, ZH

Partiti: CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP

Cerchie interessate: VKM, KKJPD/SODK, EKF, SFH, SRK, AIn, SBG, SGeV, sek, Caritas, Caritas Bern, HEKS, Humanrights, CSP, SSV, SFM, Unia, SAJV, Stadt ZH, FER

Nessuna osservazione: hotelleriesuisse, Swiss

Contrari

Cantoni: AG, BL, BS, FR, GR, LU, NE, OW, SH, TG, UR, VS, ZG

Partiti: Cerchie interessate: Asylbrücke ZG

AG, BL, FR, GR, LU, OW, SH, UR, VS, ZG: la ripartizione della somma forfettaria per il soccorso di emergenza con una quota di base o una quota di compensazione va respinta. La ripartizione della quota di compensazione da parte della KKJPD e della SODK è troppo complessa e inefficiente. L’intera somma forfettaria per il soccorso di emergenza va pagata direttamente ai Cantoni. I capoversi 2-5 vanno stralciati.

BS: la quota di compensazione va versata sulla base della chiave di ripartizione come da articolo 21 OAsi 1.

TG chiede che solo un sesto della somma forfettaria vada al fondo di compensazione.

NE propone la seguente formulazione del capoverso 2: la somma forfettaria per il soccorso di emergenza è composta da un importo di 6 000 franchi che è versato ai Cantoni. Non appena la SODK e la KKJPD si sono accordati sulla ripartizione della quota di compensazione, un terzo dell’importo sarà pagato al fondo di compensazione. Capoverso 3: anche la quota di compensazione va pagata trimestralmente.

41 RS 142.311

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