Rapporto LAsi
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine
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Art. 67 cpv. 1, 3, 4 abrogati, cpv. 5 (nuovo): Competenze
1Abrogato
2 I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori dell'Ufficio federale.
3Abrogato
4Abrogato
5 La competenza per i consultori per il ritorno nei centri di registrazione e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin spetta all'Ufficio federale. Esso può delegare tale compito a terzi.
Favorevoli
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP
Cerchie interessate: KKJPD/SODK, VKM, SFH, SGB, AIn, Asylbrücke ZG, CSP, Caritas, Caritas Bern, CP, EKF, FER, HEKS, Humanrights, GastroSuisse, CVAM, SFM, SAJV, SAV, sek, SRK, SSV, SGeV, Unia, Stadt ZH
Nessuna osservazione: Tdh, UNHCR, zh.ch, BVGer, hotelleriesuisse, Swiss
Art. 68: Sussidi federali
1 L'Ufficio federale versa i sussidi federali per la consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66.
2 I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria e da un complemento relativo alle prestazioni.
3Abrogato
4Abrogato
Favorevoli
Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP
Cerchie interessate: KKJPD/SODK, VKM, SFH, SGB, AIn, Asylbrücke ZG, CSP, Caritas, Caritas Bern, CP, EKF, FER, HEKS, Humanrights, GastroSuisse, CVAM, SFM, SAJV, SAV, sek, SRK, SSV, SGeV, Unia
Nessuna osservazione: Tdh, UNHCR, zh.ch, BVGer, hotelleriesuisse, Swiss
Contrari
Cantoni: AR (solo cpv. 2)
Partiti: Cerchie interessate:
AR: nel capoverso 2 andrebbe mantenuta l’attuale regola secondo il capoverso 1 in vigore. I Cantoni con una quota di distribuzione fino a 1,6 percento dovrebbero continuare a ricevere un contributo forfettario minimo che consenta il funzionamento minimo della consulenza al ritorno.
Art. 69
Abrogato
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