Avamprogetto OAsi3

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 6 pagine

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Ordinanza 3 sull'asilo

pea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].

Art. 1a (nuovo) Trattamento di dati personali

(art. 96 LAsi)

1L’Ufficio federale della migrazione12(Ufficio federale) gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:

a. amministrazione dei prestiti;

b. documentazione giudiziaria turca;

c. banca dati finanziamento asilo (Finasi);

d. banca dati sui casi medici;

e. banca dati aiuto individuale al ritorno;

f. banca dati LINGUA.

2Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo. Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. L’Ufficio federale può rendere accessibile le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:

a. alle autorità cantonali di polizia degli stranieri;

b. ai rappresentanti delle autorità dell’amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo;

c. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali, con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazione sui Paesi.

3L’amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale che si occupano dell’amministrazione dei prestiti.

4La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l’asilo e la cui autenticità è stata confermata. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale specializzati nell’analisi di documenti giuridici.

5Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie giusta gli articoli 24, 26, 28 e 31 dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa

12 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.

3 dell’ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). L’adeguamento è stato effettuato nell’intero atto normativo.