Avamprogetto OAsi3

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 6 pagine

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Ordinanza 3 sull'asilo

Art. 5 (nuovo) Dati biometrici

(art. 98b LAsi)

1 Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:

a. impronte digitali;

b. fotografie.

2 L’accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall’allegato 1 dell’ordinanza del 12 aprile 20064 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.

Art. 5a (nuovo) Esame dei dati biometrici

(art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA)5

1 Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.

2 Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l’esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità.

3 Nei casi in cui la domanda è presentata dall’estero, al confine, all’aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.

4 Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, l’Ufficio federale esige da Fedpol le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l’asilo.

5 L’Ufficio federale può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri di registrazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.

6 Se necessario per chiarire reati, l’Ufficio federale mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso dell’Ufficio federale.

7 Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli dell’Ufficio federale, quest’ultimo decide, giusta l’articolo 97 capoverso 1 della legge, circa l’ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

II

4 RS 142.513

5 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA); RS 142.51