Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Alcuni interpellati chiedono l’abrogazione dell’approvazione da parte dell’UFRC delle iscrizioni nel registro giornaliero (BL, SH, TG, UR, FSA, USF). La procedura d’approvazione ha radici storiche e non ha più ragione di esistere.

Per altri invece vi è la necessità di mantenere il sistema dell’approvazione delle iscrizioni da parte dell’UFRC (si esprimono esplicitamente in merito GR, Nussbaum). Tuttavia, per garantire una procedura efficiente e per evitare doppioni, l’UFRC non dovrebbe procedere alla verifica dei documenti giustificativi (AG, BS, NE, UDC, PLR, economiesuisse, SwissHoldings, USAM, SSIC). Un’ulteriore consultazione e verifica delle notificazioni e dei documenti giustificativi da parte dell’UFRC dovrebbero svolgersi soltanto in casi eccezionali, segnatamente se l’iscrizione appare dubbia e dà motivo di procedere a una nuova verifica.

Un interpellato auspica che, nella misura in cui i requisiti legali siano adempiuti, all’UFRC venga imposto l’obbligo di procedere alle verifiche preliminari su domanda entro un termine stabilito o di approvare le transazioni economicamente rilevanti o riguardanti società quotate in borsa senza indugio, immediatamente dopo la registrazione nel registro giornaliero (Baker McKenzie).

- Diniego dell’approvazione (art. 51)

Sebbene i capoversi 3-5 dell’avamprogetto non facciano altro che disciplinare espressamente la procedura conforme allo Stato di diritto nel caso di un rinvio della pubblicazione di un’iscrizione, come chiesto dal Tribunale federale, alcuni partecipanti alla consultazione si sono detti contrari: la procedura, troppo complicata e lunga, va dunque semplificata (UDC, USAM, economiesuisse, SSIC) o stralciata (AG, NE).

3.8. Rimedi giuridici (capitolo 9)

- Blocco del registro (art. 54)

La nuova regolamentazione proposta del blocco del registro è accolta favorevolmente (si esprimono esplicitamente in merito GE, SG, ZG, ZH, economiesuisse, USAM), anche se l’avamprogetto necessita in parte di alcuni approfondimenti (BE, SG, FSA):

• per ragioni di coerenza si chiede di armonizzare la procedura con i principi del diritto di procedura civile in base al quale per garantire il termine di cinque giorni basta il timbro postale del quinto giorno, anche se il giudice riceve la domanda soltanto il sesto giorno;

• ci si interroga se per le società quotate in borsa non andrebbe applicato un termine più breve. D’altro canto alcuni interpellati fanno notare che il termine proposto entro il quale occorre presentare la domanda volta a ottenere una misura provvisionale è troppo breve e andrebbe dunque fissato a 10 giorni (VS, USAM).

In alcuni casi si fa valere che una disposizione riguardante il blocco del registro è superflua visto che la materia è già sufficientemente disciplinata nel diritto di procedura civile (BS, NE, SwissBanking).

- Vie di diritto cantonali (art. 55)

La regolamentazione proposta, secondo cui in ogni Cantone un’unica autorità giudiziaria decide in materia di decisioni emanate dall’ufficio cantonale del registro di