Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 17 pagine
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- Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza (art. 18)
In generale la regolamentazione sulla conservazione dei documenti giustificativi del registro di commercio viene accolta favorevolmente, ma vi sono pareri discordanti sulla sua configurazione concreta.
• Il termine generale di conservazione di 30 anni che figura nel capoverso 1 è incontestato (eccezione: SH, secondo cui il termine di conservazione va limitato a 10 anni in accordo con quello del diritto civile). Nel caso di documenti giustificativi cartacei digitalizzati (scansione elettronica) non vi è tuttavia la necessità di conservare i relativi documenti in forma cartacea (GR, SZ) ed essi possono dunque essere distrutti. Altri partecipanti alla consultazione sono del parere che i documenti elettronici o quelli importanti per determinati soggetti iscritti (ad es. lo statuto) vanno conservati per un periodo indeterminato (UBCS, FSA).
• La regolamentazione prevista dal capoverso 2 è superflua visto il termine generale per la conservazione del capoverso 1 (SZ, UR, ZG, FSA). I documenti giustificativi di enti giuridici cancellati in seguito a una ristrutturazione vanno aggiunti ai documenti giustificativi della società assuntrice.
• Nel caso del capoverso 3 viene criticato che la regolamentazione proposta includa soltanto i documenti cartacei. La norma va estesa anche ai documenti in forma elettronica (AG). Inoltre i documenti giustificativi devono poter recare adeguati contrassegni tecnici (ad es. codice a barre), senza che le indicazioni obbligatorie vi siano espressamente specificate (BE).
• Alcuni Cantoni chiedono lo stralcio dei capoversi 3 e 4 (AG, BS, SH, SZ, TG).
3.4. Notificazione e documenti giustificativi (capitolo 5)
- Principio della notificazione e della prova documentata (art. 20)
La proposta del capoverso 2 è formulata in modo troppo assoluto se per ogni fatto da iscrivere è richiesto un documento giustificativo (SH, TG, ZH). La disposizione va dunque relativizzata; per l’iscrizione di determinati fatti dovrebbe essere sufficiente la notificazione come tale (cfr. anche l’art. 61 e l’art. 64 ap-ORC).
Nel capoverso 3 va precisato quando occorre presentare una notificazione al fine di rispettare i termini prescritti dalla legge. Alcuni Cantoni propongono di prendere in considerazione il termine della consegna alla posta (BE, NE, NW, ZH). Inoltre il passaggio «e sono conformi ai requisiti legali» va stralciato poiché è possibile appurarlo soltanto nel quadro della verifica di cui all’articolo 32 (FSA).
- Contenuto, forma e lingua della notificazione (art. 21)
Il capoverso 1, secondo cui i fatti da iscrivere devono esplicitamente figurare nella notificazione, è formulato in modo troppo assoluto e non tiene sufficientemente conto della prassi secondo la quale nella notificazione è sufficiente fare riferimento ai documenti giustificativi (cosiddetta «notificazione breve»). La disposizione va dunque completata in tal senso (NW, SH, SZ, ZH).
La regolamentazione del capoverso 2, secondo cui le notificazioni possono essere presentate in forma scritta o elettronica, è accolta favorevolmente (economiesuisse, USAM, UBCS).