Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 17 pagine

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da ritenersi positivo. Una pertinente disposizione nell’ordinanza è dunque superflua (SwissBanking);

• il potere cognitivo delle autorità del registro di commercio è stato definito dal Tribunale federale in una formula provata e va dunque espressamente disciplinata. La formulazione prevista dall’avamprogetto nonché le relative spiegazioni contenute nel rapporto sono conseguentemente illegali (Baker McKenzie, Vischer).

- Dati personali (art. 34)

Diversi interpellati chiedono che l’indicazione della data di nascita al fine di identificare in modo inequivocabile le persone fisiche debba essere compresa tra i dati personali cogenti (in merito si esprimono esplicitamente AR, BS, GE, JU, SH, SZ, TI, ZH, SwissBanking, FSA, Chambre des Notaires de Genève). In alternativa potrebbe anche entrare in linea di conto il nuovo numero AVS (ZH).

Inoltre nel capoverso 1 lettera f occorre precisare quali funzioni vanno iscritte nel registro di commercio (NW, ZH, ASA).

- Sede e domicilio legale nonché altri indirizzi (art. 37)

Alcuni interpellati criticano la proposta contenuta nell’avamprogetto di estendere l’indirizzo c/o anche alle ditte individuali, alle società di persone e alle succursali (ZH).

Il capoverso 4, secondo il quale occorre anche iscrivere l’indirizzo dell’amministrazione effettiva se diverso da quello della sede, viene respinto (in merito si esprimono esplicitamente AG, AI, BS, NE, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH, USAM).

Inoltre, per una maggiore chiarezza, occorrerebbe precisare quali altri indirizzi possono venir iscritti nel registro di commercio, in caso contrario la disposizione andrebbe stralciata (AG, BS, NE).

In una presa di posizione si auspica anche l’iscrizione dei siti Internet e degli indirizzi e-mail (BE).

- Iscrizione di ulteriori fatti (art. 39)

La funzione più ampia del registro di commercio proposta nell’avamprogetto viene in parte respinta. Il registro di commercio deve essere di facile comprensione e concentrarsi unicamente su iscrizioni che esplicano anche effetti giuridici (in merito si esprimono esplicitamente NE, NW, SH, SZ, TG, VS, USAM). Ulteriori fatti iscritti esplicano effetti giuridici nei confronti di terzi se è provato che quest’ultimi sono al corrente dell’iscrizione nel registro di commercio. Occorre dunque chiarire questo punto, altrimenti il capoverso 2 non può essere accettato (FSA, Baker McKenzie).

- Reiscrizione (art. 40)

La regolamentazione concernente la reiscrizione è approvata (esplicitamente GR, VS, ZG, ZH). Occorre tuttavia precisare che nel caso della cancellazione definitiva non sono richieste nuove diffide ai creditori e il consenso da parte delle autorità fiscali (VS). Per la decisione in merito alla reiscrizione si suggerisce inoltre di prevedere la procedura sommaria (Nussbaum). La nozione «interesse giuridico rilevante » va sostituita con «interesse degno di protezione» (BE, NW, FSA).

Un trasferimento della competenza decisionale a un giudice in merito alla reiscrizione non è imperativamente necessario e complica soltanto la reiscrizione, motivo per cui va mantenuta la prassi attuale (AG, TG).