Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 17 pagine

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La regolamentazione dell’articolo 23 secondo cui, se vi sono motivi fondati di dubitare dell’autenticità della firma è possibile chiedere una nuova autenticazione, va inserita anche nell’articolo 25 per motivi di chiarezza (UBCS).

Un interpellato ritiene che il deposito delle firme è ormai da considerare obsoleto e propone lo stralcio della pertinente disposizione, anche perché in contraddizione con la firma elettronica (Nussbaum).

- Statuto e atto di fondazione (art. 26)

Il requisito della produzione di una nuova versione completa dello statuto o dell’atto di fondazione in caso di modifiche o di adeguamento è accolto favorevolmente (in tal senso si esprimono esplicitamente BS, GE, Vigilanza CPP e fondazioni). Da diverse parti si fa notare che la nuova versione dello statuto va presentata in forma autenticata (AG, BS, NE, ZH, Chambre Notaires de Genève).

- Verbali concernenti le deliberazioni (art. 27)

Secondo un Cantone la proposta contenuta nel capoverso 2, ossia che il segretario e il presidente dell’organo che ha deliberato debbano firmare il verbale, va prevista per tutti i documenti giustificativi necessari alle iscrizioni nel registro di commercio (AG).

Altri interpellati ritengono auspicabile che, oltre alla proposta dell’avamprogetto (firma da parte del segretario che ha steso il verbale e del presidente), alle persone giuridiche siano applicabili anche le vigenti regole sulla notificazione (firma da parte del presidente e del segretario dell’organo) di cui all’articolo 22 capoverso 2 ORC (FSN, Chambre des Notaires de Genève). Inoltre andrebbero anche menzionate (se lo statuto o il contratto di società lo permettono) le delibere circolari (Vischer).

3.5. Prescrizioni generali concernenti l’iscrizione (capitolo 6)

- Verifica da parte dell’ufficio del registro di commercio (art. 32)

In generale la regolamentazione proposta per la cognizione (potere d’esame) dell’ufficio del registro di commercio è stata accolta favorevolmente.

Soltanto alcune prese di posizione accennano a questa disposizione, anche se in modo divergente:

• per principio il potere cognitivo dovrebbe essere completo, ma nella pratica tale concetto non è attuabile, motivo per cui va mantenuta la regolamentazione vigente (PLR);

• la determinazione del potere cognitivo deve tenere conto della circostanza che una notificazione va verificata tempestivamente e che – se le condizioni sono soddisfatte – si deve procedere immediatamente all’iscrizione (PLR, SwissHoldings, FSA, USF, SSIC, Vischer);

• nell’ordinanza andrebbe inoltre prevista una regolamentazione che stabilisce il modo di procedere nel caso in cui le condizioni non siano soddisfatte. Un interpellato propone che l’ufficio del registro di commercio assegni ai richiedenti un termine suppletivo perentorio di 10 giorni per sanare il vizio, prima di rifiutare l’iscrizione (FSA);

• il potere cognitivo viene già disciplinato dalla legge e viene sviluppato ulteriormente dal Tribunale federale nel quadro della sua giurisprudenza. Ciò è