Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 17 pagine

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commercio prima che sia interposto un ricorso dinanzi al Tribunale federale è accolta favorevolmente (in merito si esprimono esplicitamente GE, GR, TI, ZG, PS, PLR, economiesuisse, USAM, USF). In tal modo le vie di diritto cantonali risultano più uniformi e brevi e la procedura più rapida, ciò che nel complesso è ritenuto positivo.

Alcuni Cantoni non condividono la nuova regolamentazione riguardo le vie giudiziarie, poiché ritengono che costituisca un’ingerenza ingiustificata della Confederazione nella libertà dei Cantoni di configurare il diritto amministrativo e nell’organizzazione delle autorità (AR, BS, NE, OW, TG, ZH).

3.9. Scopo, ditta, nome e numero d’identificazione (capitolo 10)

- Scopo (art. 56)

Alcuni partecipanti alla consultazione respingono la proposta di riprendere per l’iscrizione la definizione dello scopo dell’ente giuridico dallo statuto o dall’atto di fondazione (si esprimono esplicitamente in merito AG, AI, AR, GE, NE, SH, SZ, TG, VS, USF). Ciò comporterebbe un incremento dei testi da pubblicare e renderebbe più difficile l’identificazione del vero e proprio campo d’attività.

Nel caso delle fondazioni è necessario limitarsi a verificare lo scopo riguardo alla correttezza del diritto del registro, dato che altrimenti le autorità del registro di commercio rischiano d’interferire con le competenze delle autorità della fondazione, ciò che va specificato mediante un pertinente completamento del capoverso 2 (BS, ZH, Vigilanza CPP e fondazioni).

Il FSA chiede lo stralcio dell’articolo 56 ap-ORC.

- Costituzione della ditta e del nome (art. 57)

Alcuni interpellati fanno notare che le regole per la costituzione delle ditte contenute nel progetto di revisione non sono conformi alla legge poiché manca la pertinente norma di delega (NE, economiesuisse, USAM, SSIC, USF, FSA). Le regole per la costituzione delle ditte andrebbero invece esemplificate all’interno di una direttiva dell’UFRC come avviene già attualmente (NE, USAM).

- Identità della ditta (art. 58)

Diversi partecipanti alla consultazione respingono la formulazione proposta, secondo cui in occasione dell’iscrizione l’ufficio cantonale del registro di commercio deve verificare se la nuova ditta coincide con un’altra ditta già iscritta (si esprimono esplicitamente in merito AG, AR, BS, SG, ZH). È un compito che dovrebbe spettare all’UFRC, che in materia dispone sia dei pertinenti strumenti tecnici, sia delle conoscenze necessarie.

Un interpellato suggerisce inoltre di precisare nel capoverso 2 che una ditta con un’identità molto simile, ma non identica, nel dubbio va iscritta o approvata (ZH).

La FSA chiede lo stralcio dell’articolo 58 ap-ORC.

- Numero d’identificazione (art. 59)

L’obbligo proposto dal Consiglio federale nel capoverso 2 di far figurare per le persone giuridiche il numero d’identificazione assegnato dal registro di commercio sui documenti giuridicamente rilevanti è stato accolto in modo divergente:

• diversi partecipanti approvano espressamente la disposizione esecutiva emanata fondandosi sull’articolo 936a capoverso 3 CO e si attendono di conseguenza maggiore trasparenza nelle relazioni giuridiche e commerciali (SH,