Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 17 pagine

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3.14. Succursale (capitolo 23)

- Osservazioni generali

La regolamentazione proposta viene approvata perché comporta numerose semplificazioni (si esprimono esplicitamente in merito GE, GR). Si chiede tuttavia che vi sia l’obbligo di presentare come documento giustificativo la decisione dell’organo competente riguardante la costituzione della succursale (AG, BS, NE, SG, SZ, UR, ZH). Inoltre l’iscrizione di succursali di imprese estere va configurata in modo tale da dover iscrivere soltanto le persone autorizzate a rappresentare la succursale e che non sono registrate presso la sede dello stabilimento principale all’estero (BE). Si dovrebbe inoltre rinunciare all’indicazione dell’entità del capitale dello stabilimento principale poiché tale dato è difficilmente reperibile e può anche risultare rapidamente superato (BE, NW, ZH).

Un partecipante alla consultazione sottolinea che la regolamentazione proposta non corrisponde alla definizione usuale di succursale nella dottrina e nella giurisprudenza (ZH). Un altro si chiede se in considerazione di questa divergenza non sarebbe possibile rinunciare completamente all’iscrizione delle succursali (AR).

3.15. Trasferimento della sede (capitolo 25)

- Osservazioni generali

La nuova regolamentazione del trasferimento di sede è accolta favorevolmente (si esprimono esplicitamente in merito GR, ZG). Taluni chiedono che la disposizione dell’articolo 49 ORC vigente sinora sia mantenuta, dato che l’obbligo di coordinamento delle iscrizioni risulta piuttosto complicato (AG, NE, SZ).

Alcuni interpellati fanno notare che lo statuto autenticato della sede precedente costituisce un documento giustificativo indispensabile (AG, BS, ZG, ZH). Il Cantone GE auspica che nel caso del trasferimento della sede siano riprese soltanto le informazioni valide e vengano esclusi i dati iscritti precedentemente riguardanti l’istoriato del trasferimento.

3.16. Disposizioni finali (capitolo 27)

- Notificazione e documenti giustificativi in forma elettronica (art. 171)

La possibilità di trasmettere in forma elettronica le iscrizioni e i documenti giustificativi è accolta favorevolmente. Alcuni interpellati fanno tuttavia notare che il termine di due anni per l’introduzione di tale possibilità è troppo breve (GE, NE, NW, SO, SZ, VS).

- Nomi commerciali e insegne (art. 175)

È stata biasimata la poca chiarezza di tale regolamentazione (GE, NE, VS, ZH). Manca una definizione precisa sia della procedura (cancellazione d’ufficio?) sia del tipo di iscrizioni da cancellare (osservazione, scopo, ditta?). S’impone dunque una precisazione in tal senso.

- Entrata in vigore (art. 177)

Diversi partecipanti alla consultazione esprimono il timore che sarà praticamente impossibile attuare per tempo i requisiti formali e tecnici legati alle disposizioni esecutive, motivo per cui occorre, se del caso, ripensare il momento dell’entrata in vigore della nuova ordinanza sul registro di commercio (GR, NW, SZ, economiesuisse, USAM, ASA).