Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

SZ, UR, VD, ZH, PPD, PS, SwissFoundations). Da più parti si suggerisce di estendere tale obbligo di indicazione a tutti i soggetti giuridici iscritti (TG, Nussbaum);

• altri partecipanti approvano in linea di principio questo obbligo di indicare il numero d’identificazione, ma fanno notare che nella pratica siffatta regolamentazione non è attuabile (OW, SO);

• secondo alcuni interpellati, il numero d’identificazione assegnato dall’ufficio del registro di commercio dovrebbe essere soltanto facoltativo o indicato soltanto nelle relazioni con le autorità (SwissHoldings, SwissBanking, UBCS);

• prima di introdurre l’obbligo di indicare il numero d’identificazione assegnato dall’ufficio del registro di commercio sarebbe opportuno attendere l’introduzione di un vero e proprio numero d’identificazione delle imprese (UID) a livello federale (PLR, economiesuisse, USAM).

3.10. Ditta individuale (capitolo 11)

- Obbligo di iscrizione di ditte individuali (art. 60)

La revisione è accolta favorevolmente in particolare per quanto concerne l’obbligo generale d’iscrizione per tutte le categorie professionali (BL, VD, PS).

Nel caso di professioni che si fondano su un particolare rapporto di fiducia non si dovrebbe poter prescindere dall’obbligo di iscrizione in base al criterio dell’introito lordo annuo (ZH).

Le libere professioni andrebbero esonerate dall’obbligo di iscrizione (BE). Inoltre per sgravare le piccole imprese si dovrebbe elevare il limite dell’introito lordo annuo determinante per l’obbligo d’iscrizione nel registro di commercio (NW, Nussbaum).

Due partecipanti respingono espressamente la regolamentazione proposta (TG, USF).

3.11. Società in nome collettivo o in accomandita (capitolo 12)

- Scioglimento e cancellazione (art. 66)

Nessuno contesta la proposta dell’avamprogetto, conforme alle pertinenti disposizioni di legge, di trattare lo scioglimento e la cancellazione di società di persone come due operazioni distinte anche per quanto attiene all’iscrizione nel registro di commercio.

Taluni tuttavia respingono tale soluzione e danno la preferenza a un’iscrizione simultanea dello scioglimento e della cancellazione (NE, SH, SZ, TG). Altri ancora suggeriscono di verificare se nei casi semplici non sia il caso di prevedere comunque l’iscrizione simultanea dello scioglimento e della cancellazione (AI, BE).

3.12. Società anonima (capitolo 13)

- Notificazione e documenti giustificativi, atto costitutivo (art. 67 segg.)

Nelle disposizioni che riguardano la costituzione occorre tenere conto del fatto che in base al nuovo diritto per le società di capitale sono anche autorizzate le costituzioni di società di capitale unipersonali (UBCS).

Nel caso di costituzioni di società con versamento in contanti è necessario prevedere la regola che se la conferma del pagamento bancario figura nell’atto costituti-