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Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 18 pagine
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a. estratto dal casellario giudiziale rilasciato da meno di tre mesi;
b. copia di un documento ufficiale di legittimazione;
c. attestazione ufficiale secondo l’articolo 9a della legge.
3 La competente autorità cantonale controlla che le condizioni per l’acquisto di armi siano adempite.
Art. 11 Titolo e cpv. 1
Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un solo permesso d’acquisto
(Art. 9b cpv. 2 LArm)
1 La competente autorità cantonale può rilasciare un solo permesso che autorizza ad acquistare fino a tre armi o tre parti essenziali di armi a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.
Art. 12 Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di
parti essenziali di armi
(Art. 8 cpv. 2bis e 9b cpv. 2 LArm)
1 Il permesso d’acquisto di armi di cui all’articolo 8 della legge è rilasciato dalla competente autorità cantonale a un rappresentante nominato dal defunto o dalla comunità ereditaria.
2 La domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi va presentata entro sei mesi dalla morte del defunto.
3 Alla richiesta è allegata la lista dei singoli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma. La lista è firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.
4 Se le condizioni per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unico permesso d’acquisto di armi per tutte le armi da fuoco o le parti essenziali di armi elencate nella lista.
5 Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista una o più armi da fuoco o una o più parti essenziali di armi, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per un permesso d’acquisto di armi. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.
6 È competente l’autorità cantonale dell’ultimo luogo di domicilio del defunto.