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Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 18 pagine

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Titolo prima dell’art. 27a

Sezione 5: Esportazione

Art. 27a Domanda di rilascio di una bolletta di scorta

(Art. 22b LArm)

1La domanda per il rilascio di una bolletta di scorta è inoltrata all’Ufficio centrale Armi prima della prevista esportazione di armi da fuoco e contiene le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo di tutte le persone coinvolte;

b. luogo di destinazione;

c. quantità, tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero delle armi da fuoco;

d. mezzo di trasporto;

e. data dell’invio e del previsto arrivo.

2Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi verso un commerciante di armi riconosciuto nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera d ed e non sono necessarie.

3L’Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:

a. è garantito il trasporto sicuro;

b. il richiedente presenta un’attestazione ufficiale del Paese di

destinazione secondo cui il destinatario finale vi è legittimato al possesso degli oggetti in questione.

4 Se l’attestazione di cui al capoverso 3 lettera b non può essere presentata, può rilasciarne una l’Ufficio centrale Armi.

Art. 27b Carta europea d’armi da fuoco

(Art. 25b LArm)

1 Chiunque, nel traffico passeggeri intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato vincolato da un accordo di associazione a Schengen5, deve inoltrare una domanda per il rilascio della carta europea d’armi da fuoco.

5Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e

la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.360.268); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).