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Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 18 pagine
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2L’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se:
a. non sussistono indizi contrari; e
b. l’acquirente presenta per un’arma un’autorizzazione eccezionale o un permesso d’acquisto di armi rilasciatigli da meno di due anni oppure la carta europea d’armi da fuoco valida.
3 Se sussistono dubbi in merito all’adempimento delle condizioni per l’alienazione dell’arma, l’alienante deve esigere dall’acquirente un estratto del casellario giudiziale centrale rilasciato non più di tre mesi prima dell’acquisto o richiedere, previo consenso dell’acquirente, le informazioni necessarie presso le autorità o persone competenti.
Art. 16 cpv. 2
2 L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d’arma; l’acquisto, il possesso, l’importazione o il commercio di armi di tale tipo sono consentiti soltanto dopo che l’esame abbia dimostrato che non si tratta di un’arma da fuoco per il tiro a raffica vietata.
Art. 17 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. d
1 Sono vietati l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’importazione dei seguenti tipi di munizione:
d. munizioni, proiettili e missili per ordigni militari per il lancio con effetto dirompente.
Titolo prima dell’art. 18
Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi
Art. 20 cpv. 2 lett. a
2 Deve tenere un registro progressivo relativo a fabbricazione, acquisto, alienazione o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nel quale indicano:
a. quantità, tipo, designazione, calibro e numero delle armi, parti essenziali di armi, accessori di armi fabbricati, acquistati e alienati nonché data d’acquisto, fabbricazione o alienazione;