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Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 18 pagine

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Art. 13 Titolo e cpv. 1

Obbligo di diligenza

(Art. 10a e 11 LArm)

1Se per l’acquisto di un’arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d’acquisto di armi, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso 2 della legge.

Art. 14 Titolo e cpv. 1 periodo introduttivo

Fucili a ripetizione portatili

(Art. 10 cpv. 1 lett. b LArm)

1 I seguenti fucili a ripetizione portatili possono essere acquistati senza permesso d’acquisto di armi:

…

Art. 15 titolo e cpv. 3

Eccezione all’obbligo di ottenere un permesso d’acquisto (Art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

3 Chiunque intende acquistare un’arma che non sia un’arma da fuoco necessita di un permesso d’armi solo se acquista l’arma nell’ambito commerciale.

Art. 15a Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di

domicilio

(Art. 10 cpv. 2 LArm)

1 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d’acquisto di armi ai sensi dell’articolo 8 della legge per ogni acquisto di un’arma o di una parte essenziale di arma.

2 È fatto salvo l’articolo 15 capoversi 1 e 2.

Titolo prima dell’art. 15b

Sezione 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Art. 15b Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

(Art. 15 e 16 LArm)

1 Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso 2 della legge.