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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine

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Allegato 14 (art. 8 cpv. 1 lett. abis, 20 cpv. 3, 21 cpv. 1, 23 cpv. 4 e 110 cpv. 2 lett. c e 2bis)

Requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi destinati ai fabbricanti di esplosivi per uso civile

1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente allegato non si applicano:

a. agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;

b. agli esplosivi fabbricati sul luogo del brillamento e caricati immediatamente dopo la produzione (produzione «in loco»);

2 Identificazione del prodotto

1I fabbricanti, gli importatori o le persone che fabbricano o importano esplosivi contrassegnano gli esplosivi e ogni unità elementare d’imballaggio con un’identificazione univoca.

2Se un esplosivo è sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto a contrassegnarlo con una nuova identificazione univoca, salvo se l’identificazione univoca originale non figura più conformemente al numero 3.

3Il capoverso 1 non si applica all’esplosivo fabbricato per l’esportazione che è contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese d’importazione al fine di consentirne la tracciabilità.

4L’identificazione univoca comprende:

a. una parte leggibile a occhio nudo contenente il nome del fabbricante, un codice alfanumerico composto dalle lettere CH che identificano il territorio svizzero come luogo di produzione o d’importazione, da tre cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall’Ufficio centrale), dal codice univoco del prodotto e dalle informazioni logistiche indicati dal fabbricante;

b. un numero d’identificazione a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d’identificazione alfanumerico secondo l’esempio qui riportato;