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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine
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Art. 73 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese e tedesco.
Art. 86 Pezzi pirotecnici per scopi professionali
1I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 devono essere depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di esplosivi (art. 74-84). La loro custodia in contenitori per esplosivi (art. 84) è consentita senza limiti di tempo fino a un contenuto massimo di 25 kg di peso netto di sostanze o materie esplosive.
2I pezzi pirotecnici delle categorie T1, P1 e 4 possono essere depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di fuochi d’artificio (art. 87-89).
Art. 88 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese e tedesco.
Art. 93 cpv. 1
1I brillamenti sono diretti da persone titolari di un permesso d’uso. Esse sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni e delle regole generali riconosciute della tecnica.
Art. 108 cpv. 1 e 3
1Piccole quantità di esplosivi, come singole cartucce di esplosivo o singoli detonatori, possono essere distrutte mediante brillamento dai titolari di un permesso, anche se in esso non figura un’abilitazione esplicita.
3I pezzi pirotecnici destinati a scopi professionali e i fuochi d’artificio professionali possono essere distrutti unicamente da fabbricanti o da esperti.
Art. 110 cpv. 2 lett. c ,nonché cpv. 2bis, 4 e 6
2Dagli elenchi dei fabbricanti, importatori, venditori e utilizzatori di esplosivi obbligati a tenere registri devono risultare:
c. i dati di cui all’allegato 14.
2bisGli elenchi soddisfano i requisiti di cui all’allegato 14.
4Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire le fatture e i permessi d’acquisto, nonché da parte degli utilizzatori, le attestazioni per tutte le forniture giornaliere sul luogo di brillamento, firmate da una persona titolare di un permesso d’uso.
6I fabbricanti, gli importatori e i venditori di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo devono tenere un registro per ciascun genere d’articolo, eccettuati i fuochi d’artificio delle categorie 1-3 ammessi nel commercio al dettaglio, mentre gli utilizzatori vi sono obbligati soltanto per i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4. I registri e i permessi d’acquisto vanno conservati in modo ordinato per almeno dieci anni.