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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine

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Art. 58 cpv. 2

2Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima volta che il titolare del permesso ha ottenuto un’abilitazione o frequentato una formazione complementare, egli è tenuto a partecipare a un corso complementare prima di utilizzare esplosivi o pezzi pirotecnici.

Art. 64 cpv. 1

1Se gli sviluppi lo esigono, l’UFFT può chiedere agli organizzatori di adeguare i regolamenti, segnatamente se le regole generali riconosciute della tecnica sono cambiate.

Art. 65 cpv. 2

2La documentazione deve corrispondere alle regole generali riconosciute della tecnica e al tenore dell’abilitazione stabilita dai regolamenti ed essere approvata da un comitato di esperti in materia.

Titolo prima dell’art. 66

Sezione 4 Comitati di esperti

Art. 66 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

1I comitati di esperti sono istituiti ad hoc e consigliano l’UFFT in particolare nei seguenti ambiti:

2L’UFFT decide, secondo i compiti e l’ambito specifico, dell’istituzione e della composizione di un comitato di esperti e ne assume la presidenza e il segretariato.

Art. 67, frase introduttiva nonché lett. b ed e, primo periodo

Nei casi in cui gli esplosivi e i pezzi pirotecnici, in quantità limitate, servono per scopi scientifici, di ricerca o di sviluppo ai sensi degli articoli 8 capoverso 2 e 24 capoverso 2, si applicano le disposizioni seguenti:

b. il rilascio del permesso d’acquisto non può essere subordinato all’esistenza di un permesso d’uso;

e. l’utilizzazione a scopo vincolato degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici non richiede un permesso d’uso.

Art. 72 Depositi di pezzi pirotecnici per uso professionale

presso il fabbricante

1I fabbricanti di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 devono depositare tali prodotti conformemente alle prescrizioni applicabili ai depositi di esplosivi presso il fabbricante.

2I pezzi pirotecnici delle categorie T1, P1 e 4 possono essere custoditi secondo le prescrizioni applicabili ai depositi di fuochi d’artificio.