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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine

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Titolo prima dell’art. 51

Capitolo 5 Permesso d’uso

Sezione 1 Abilitazioni al brillamento e all’utilizzazione

Art. 51 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 52, rubrica e cpv. 6

Menzioni

6La menzione PG abilita a utilizzare in modo indipendente i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4 indicati nel permesso.

Art. 56 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 57 cpv. 2 e 3

2Il permesso è rilasciato dall’UFFT. È firmato dal presidente di uno dei comitati che costituiscono la commissione d’esame e da un rappresentante dell’UFFT.

3Abrogato

Art. 57a Registro dei permessi

1L’UFFT tiene un registro dei permessi rilasciati in cui sono contenuti i dati seguenti:

a. cognome;

b. nome;

c. data di nascita;

d. luogo di origine;

e. numero AVS;

f. data dell’esame; e

g. tipo di permesso.

2Per adempiere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare on line il registro dei permessi:

a. l’Ufficio centrale;

b. i servizi cantonali specializzati.

3I dati sono cancellati dopo il 99° compleanno del titolare.