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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine
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Titolo prima dell’art. 51
Capitolo 5 Permesso d’uso
Sezione 1 Abilitazioni al brillamento e all’utilizzazione
Art. 51 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese
Art. 52, rubrica e cpv. 6
Menzioni
6La menzione PG abilita a utilizzare in modo indipendente i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4 indicati nel permesso.
Art. 56 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese
Art. 57 cpv. 2 e 3
2Il permesso è rilasciato dall’UFFT. È firmato dal presidente di uno dei comitati che costituiscono la commissione d’esame e da un rappresentante dell’UFFT.
3Abrogato
Art. 57a Registro dei permessi
1L’UFFT tiene un registro dei permessi rilasciati in cui sono contenuti i dati seguenti:
a. cognome;
b. nome;
c. data di nascita;
d. luogo di origine;
e. numero AVS;
f. data dell’esame; e
g. tipo di permesso.
2Per adempiere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare on line il registro dei permessi:
a. l’Ufficio centrale;
b. i servizi cantonali specializzati.
3I dati sono cancellati dopo il 99° compleanno del titolare.