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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine
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mercializzazione, né ai pezzi pirotecnici fabbricati a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo e di prova.
Art. 31 cpv. 2 lett. a
2L’autorizzazione non è necessaria per l’importazione di:
a. fuochi d’artificio fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d’artificio che scoppiano a terra;
Art. 32 Domanda di autorizzazione
1Nella domanda di autorizzazione per l’importazione si indica, ovvero si allega:
a. il genere e la quantità dei prodotti;
b. il nome e l’indirizzo del fabbricante, eventualmente la sua sigla d’identificazione;
c. il nome e l’indirizzo dell’importatore;
d. il nome e l’indirizzo dell’utilizzatore;
e. una descrizione dettagliata con i dati per l’identificazione compreso il numero d’identificazione delle Nazioni Unite6;
f. una dichiarazione di conformità, eventualmente l’attestato di conformità;
g. il deposito di destinazione in Svizzera;
h. il tipo di trasporto.
2Per gli esplosivi si indica o si allega inoltre il codice del contrassegno di cui all’articolo 18.
3Per i pezzi pirotecnici nella domanda si indica inoltre il numero d’identificazione CH e alla domanda per quelli delle categorie 1-3 si allega un’etichetta originale.
Art. 36 cpv. 2
2Il Cantone che rilascia l’autorizzazione ne informa l’Ufficio centrale, trasmettendogli copia del documento.
Art. 47 cpv. 1
1Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4 occorre un permesso, a meno che si tratti di fuochi d’artificio tradizionali di cui all’articolo 7 capoverso 6.
6 Figura nell’all. A dell’Acc. europeo del 30 set. 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621). L’all. A dell’ADR non è pubblicato né nella RU né nella RS. Il testo può essere ordinato presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.