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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine
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2Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:
a. agli esplosivi utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca o di sviluppo;
c. Abrogata
Art. 9
Abrogato
Art. 20, rubrica e cpv. 3
Concerne soltanto il testo francese
3Il marchio deve essere inoltre conforme all’allegato 14.
Art. 21, rubrica e cpv. 1
Imballaggio, indicazioni e designazioni
1Gli imballaggi per la spedizione di esplosivi devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell’Accordo europeo del 30 settembre 19572 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. Devono recare inoltre le indicazioni di cui all’articolo 19 capoverso 3 della legge e all’allegato 14.
Art. 23 cpv. 4
4La marcatura dei detonatori e delle capsule detonanti deve inoltre essere conforme alle indicazioni stabilite dalle norme tecniche di cui all’allegato 14.
Art. 24 Condizioni per la commercializzazione
1I pezzi pirotecnici possono essere commercializzati se:
a. sono conformi ai requisiti essenziali sulla sicurezza secondo l’allegato I della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (direttiva 2007/23/CE)3 e segnatamente se, in caso di utilizzazione conforme alla loro destinazione, sono di manipolazione sicura e non mettono in pericolo persone e cose;
b. adempiono le condizioni di cui all’articolo 26.
2Le disposizioni della presente sezione non si applicano:
2 RS 0.741.621
3 GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. Il testo della direttiva può essere ordinato presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (http://www.snv.ch) o consultato sui seguenti siti Internet: www.cheminfo.ch oppure http://eur-lex.europa.eu/.