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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine
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Art. 5 cpv. 1
1I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi.
Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali
1Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l’articolo 7 lettera a della legge. Essi sono classificati nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 1.
2I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni.
2bisI pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d’uso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge.
3Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l’autorizzazione di fabbricazione e l’autorizzazione d’importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici.
Art. 7 Pezzi pirotecnici da spettacolo
1I fuochi d’artificio sono classificati nelle categorie 1-4 secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 2.
2Per i fuochi d’artificio della categoria 1 è richiesta soltanto l’autorizzazione di fabbricazione e l’autorizzazione d’importazione. Non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici.
3I fuochi d’artificio della categoria 2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni.
4I fuochi d’artificio della categoria 3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni.
5I fuochi d’artificio professionali (categoria 4) non possono essere venduti nel commercio al dettaglio (vendita libera). Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d’uso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge.
6La fornitura di fuochi d’artificio tradizionali della categoria 4 alle stesse condizioni di fornitura previste per la categoria 3 è consentita in casi eccezionali e motivati. L’Ufficio centrale definisce i criteri tecnici da rispettare.
Art. 8 cpv. 1 lett. abisnonché cpv. 2 lett. a e c
1Gli esplosivi possono essere commercializzati se:
abis. sono conformi ai requisiti d’identificazione e di tracciabilità di cui all’allegato 14;