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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine
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Art. 113 cpv. 1 lett. f e cpv. 2
1Per il rilascio di autorizzazioni sono riscosse le seguenti tasse: Franchi
f. permessi d’acquisto per le categorie T2, P2 e 4 da 5 a 50
2Le tasse per il rilascio dei permessi d’uso (art. 57) sono disciplinate dall’ordinanza del 16 giugno 20067 sugli emolumenti UFFT.
Art. 114
Per gli esami presso un Cantone in vista del conseguimento del permesso d’uso, la tassa ammonta a 300–1000 franchi.
Art. 118 Allegati
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare gli allegati 1–16 alle circostanze.
Art. 119
Abrogato
Art. 119a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...
1Le autorizzazioni per la fabbricazione o l’importazione di pezzi pirotecnici rilasciate in virtù della legislazione sugli esplosivi vigente prima dell’entrata in vigore della modifica del ..., rimangono valide.
2I requisiti sulla commercializzazione di esplosivi di cui agli articoli 24 e 25 devono essere soddisfatti:
a. per i fuochi d’artificio delle categorie 1-3 a partire dal 4 luglio 2010;
b. per le categorie T1, T2, P1, P2, P3 e 4 a partire dal 4 luglio 2013.
3I requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile di cui agli articoli 20, 21, 23 e all’allegato 14, devono essere soddisfatti a partire dal 5 aprile 2012.
4Tutte le ammissioni di pezzi pirotecnici rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica del … rimangono valide fino alla loro scadenza, al massimo tuttavia fino al 3 luglio 2017.
5Il permesso d’uso con menzione PG per la categoria 4 è rilasciato al più tardi a partire dal 4 luglio 2013.
6I permessi d’uso rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del …, rimangono validi. Le abilitazioni sono tuttavia rette dalle disposizioni della presente modifica.