Progetto

Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

a. ai pezzi pirotecnici utilizzati in Svizzera in quantità limitata per scopi scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova;

b. ai pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati dalla polizia.

Art. 25 Disposizioni in comune con gli esplosivi

1Le disposizioni di cui all’articolo 10 riguardanti gli esplosivi si applicano per analogia ai pezzi pirotecnici unitamente alla direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (direttiva 2007/23/CE)4.

2Le disposizioni di cui agli articoli 11-17 riguardanti gli esplosivi si applicano per analogia ai pezzi pirotecnici.

Art. 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni

1Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell’Accordo europeo del 30 settembre 19575 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

2Su ogni unità elementare d’imballaggio (imballaggio singolo o di assortimento) e, se possibile, su ogni singolo pezzo pirotecnico, figurano almeno:

a. il nome, il genere e la categoria dei pezzi nonché i rispettivi limiti minimi d’età;

b. le istruzioni per l’uso e, se del caso, la distanza minima di sicurezza;

c. il nome e l’indirizzo del fabbricante o, se il fabbricante ha sede al di fuori della Comunità europea, dell’importatore;

d. l’anno di fabbricazione;

e. il peso lordo e la quantità equivalente netta di materiale esplosivo attivo;

f. per i pezzi pirotecnici per scopi professionali, la data di scadenza stabilita dal fabbricante;

g. la marcatura di conformità indicata all’allegato 16; e

h. il numero d’identificazione CH attribuito al prodotto.

3Sui pezzi pirotecnici devono inoltre figurare le informazioni minime di cui all’allegato 2.

4Le indicazioni devono figurare in modo chiaro nelle tre lingue ufficiali.

5Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai pezzi pirotecnici esibiti in occasione di fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la loro com-

4GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. Il testo della direttiva può essere ordinato presso il

Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (http://www.snv.ch) o consultato sui seguenti siti Internet: www.cheminfo.ch oppure http://eur-lex.europa.eu/.

5 RS 0.741.621