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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 16 pagine
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Legge sulle poste
Art. 30 Segreto d’affari
La PostCom non può rivelare segreti di fabbricazione o segreti d’affari.
Art. 31 Trattamento di dati personali
Nell’ambito degli scopi della presente legge, la PostCom tratta dati personali compresi i dati degni di particolare protezione su procedimenti e sanzioni penali.
Sezione 6: Organo di conciliazione e protezione giuridica
Art. 32 Conciliazione
1La PostCom istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi.
2In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali, ogni parte può adire l’organo di conciliazione.
3Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi postali si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.
4Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione.
Art. 33 Protezione giuridica
La protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.
Sezione 7: Tasse
Art. 34 Tasse amministrative
La PostCom riscuote per le proprie decisioni e i propri servizi tasse amministrative che coprano i costi. Inoltre le entità sottoposte alla sua vigilanza le versano una tassa di vigilanza annua per i costi non coperti dagli emolumenti.
Art. 35 Competenza
Il Consiglio federale fissa le tasse amministrative. Può delegare la fissazione degli emolumenti di secondaria importanza all’autorità competente.
Art. 36 Tassa per il finanziamento del servizio universale
1In caso di comprovata necessità di un indennizzo ai sensi dell'articolo 25, la PostCom riscuote una tassa dai fornitori di servizi postali. Il ricavato della tassa deve essere utilizzato esclusivamente per il finanziamento dei costi netti e per le spese di amministrazione del meccanismo di finanziamento.