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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 16 pagine

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Legge sulle poste

5In caso di controversia tra un cliente e un fornitore di servizi postali, ognuna delle parti interessate può adire l’organo di conciliazione.

Art. 11 Obblighi di trasparenza

1I fornitori di servizi postali devono:

a. garantire la trasparenza dei prezzi per i clienti;

b. garantire la riconoscibilità delle loro prestazioni di servizi;

c. informare i clienti in modo adeguato sui loro diritti e obblighi.

2Essi sono obbligati a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti. Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

Art. 12 Obblighi d’informazione

1Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all’autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione.

2I fornitori di servizi postali che soggiacciono all’obbligo di notifica sono tenuti a presentare annualmente alla PostCom la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e all’allestimento di una statistica dei servizi postali.

Art. 13 Responsabilità

Nelle loro condizioni generali, i fornitori di servizi postali possono sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non iscritti.

Art. 14 Servizio postale in situazioni straordinarie

1Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni di servizio che i fornitori di servizi postali devono fornire in situazioni straordinarie. Esso disciplina il relativo indennizzo tenendo adeguatamente conto dell’interesse particolare dei fornitori.

2Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale occorrente a prestare servizio.

3Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giusta l’articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 19952.

Sezione 2: Requisiti del servizio universale

Art. 15 Portata

1Le prestazioni di servizi postali del servizio universale comprendono

a. i seguenti invii singoli:

2 RS 510.10