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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 16 pagine
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Legge sulle poste
4Informa l’opinione pubblica in merito alla propria attività e presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale.
Art. 28 Vigilanza
1Nell’ambito delle proprie competenze, la PostCom vigila affinché il diritto internazionale, la presente legge e le prescrizioni d’esecuzione siano rispettati.
2Se accerta una violazione del diritto:
a. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare ch’essa abbia a ripetersi; questa persona deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese;
b. pubblicare in forma adeguata l’accertamento della violazione;
c. completare la concessione per il servizio universale con oneri oppure limitarla, sospenderla, revocarla o ritirarla;
d. limitare, sospendere o vietare completamente l’attività della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
e. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi così conseguiti.
Art. 29 Assistenza amministrativa
1La PostCom e altre autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge trasmettono ad altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi.
2Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la PostCom può trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore dei servizi postali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, solo se queste autorità:
a. utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi postali e osservare il mercato;
b. sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; e
c. trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organi incaricati di compiti di vigilanza nell’interesse pubblico, solo previa approvazione della PostCom o conformemente a un’autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.
3I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della PostCom e a mettere a disposizione la necessaria documentazione.