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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 16 pagine

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Legge sulle poste

a. servizi postali: l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali;

b. invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali, segnatamente di invii di corrispondenza, di pacchi postali e di giornali e periodici;

c. invii di corrispondenza: comunicazioni indirizzate, su un supporto materiale di qualunque natura;

d. pacchi postali: altri invii fino a 30 kg di peso;

e. giornali e periodici: pubblicazioni edite a scadenza regolare, su supporto materiale e destinate a un largo pubblico di lettori;

f. servizi nel settore del traffico dei pagamenti: versamenti, prelevamenti e trasferimenti.

Art. 4 Valutazione

1Il Consiglio federale verifica periodicamente l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità del servizio postale universale e delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti; ogni quattro anni fa rapporto alle Camere federali.

2Se necessario, nel proprio rapporto propone eventuali adeguamenti del servizio universale.

Capitolo 2.: Servizi postali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 5 Obbligo di notifica

1Chiunque fornisce servizi postali è tenuto a notificarlo alla Commissione delle poste (PostCom), la quale registra i fornitori di servizi postali annunciatisi.

2Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di notifica, in particolare per le aziende postali di infima importanza economica.

Art. 6 Requisiti per i fornitori di servizi postali

Chiunque fornisce servizi postali deve:

a. offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, e segnatamente la presente legge;

b. garantire le condizioni di lavoro abituali nel settore;

c. avere una sede, un domicilio o una succursale in Svizzera.

Art. 7 Accesso agli impianti di caselle postali

1Gli operatori che gestiscono impianti di caselle postali devono offrire agli altri fornitori di servizi postali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, un servizio