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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 16 pagine
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Legge sulle poste
misura prevista agli articoli 15 a 17. La PostCom le impartisce un mandato corrispondente.
Art. 44 Disposizione transitoria per i concessionari
Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in base all’articolo 5 conservano la loro validità fino alla loro scadenza.
Art. 45 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3Gli articoli 21 a 25, 27 capoverso 2 lettera b e lettera e, 28 capoverso 2 lettera c, 36 e 37 capoverso 1 lettera c entrano in vigore il 1° aprile 2012.
4Gli articoli 18 a 20 e 37 capoverso 1 lettera b vengono abrogati per la stessa data.
In nome del Consiglio federale svizzero:
il presidente della Confederazione,
la cancelliera della Confederazione,