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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 16 pagine

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Legge sulle poste

Sezione 4: Concessione per il servizio universale dopo la completa liberalizzazione del mercato

Art. 21 Rilascio della concessione

1La PostCom rilascia periodicamente una concessione per il servizio universale al fine di garantire le relative prestazioni. La concessione è vincolata all’onere di offrire il servizio universale ai sensi degli articoli 15 a 17 a tutti i gruppi della popolazione in tutta la Svizzera.

2Per il rilascio della concessione è bandita una pubblica gara. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza.

3Se è evidente a priori o dopo esame delle offerte che la pubblica gara non può svolgersi nelle necessarie condizioni di concorrenza, la PostCom può aggiudicare direttamente la concessione. Se non giungono offerte da parte di fornitori, la PostCom può far capo a uno o più fornitori di servizi postali, dietro adeguato indennizzo, per garantire le prestazioni del servizio universale o parte di esse.

4Il concessionario può far capo a terzi per l’adempimento dei propri obblighi.

Art. 22 Condizioni per il rilascio della concessione

Chiunque vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve:

a. disporre delle necessarie capacità;

b. rendere verosimile di essere in grado di assicurare le prestazioni del servizio universale per tutta la durata della concessione e indicare l’indennità finanziaria secondo l’articolo 25 che intende ottenere.

Art. 23 Trasferimento della concessione

1La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso della PostCom. Lo stesso vale anche per il trasferimento economico della concessione.

2Vi è trasferimento economico della concessione quando un’impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

Art. 24 Modifica e revoca della concessione

1La PostCom può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici.

2Il concessionario è indennizzato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale.

Art. 25 Indennizzo

1Il concessionario del servizio universale ha diritto a un’indennità finanziaria di importo pari ai costi netti da esso indicati nel concorso per l’aggiudicazione della