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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 16 pagine
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Legge sulle poste
concessione. I costi netti corrispondono alla differenza tra il risultato conseguito con l’obbligo del servizio universale e il risultato che conseguirebbe senza tale obbligo. Il Consiglio federale definisce i dettagli del calcolo.
2Se per il servizio universale si fa capo a un fornitore di servizi postali, questi ha diritto all’indennizzo dei costi netti.
3Il concessionario che riceve un’indennità deve presentare annualmente alla PostCom le informazioni necessarie per la valutazione e il controllo dei costi, in particolare informazioni contabili e finanziarie. Il Consiglio federale definisce le esigenze che tali informazioni devono soddisfare.
Sezione 5: Commissione delle poste
Art. 26 Organizzazione
1Il Consiglio federale nomina una Commissione delle poste (PostCom) composta da cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Non devono far parte di organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone.
2Nelle sue decisioni, la PostCom non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative. Essa dispone di un proprio segretariato.
3La PostCom adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, che deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio federale.
Art. 27 Compiti
1La PostCom vigila sul rispetto della presente legge. Prende ed emana le decisioni a tal fine necessarie.
2Essa è competente in particolare per:
a. la vigilanza sui fornitori tenuti a notifica ai sensi dell’articolo 5;
b. la messa a concorso e il rilascio della concessione per il servizio universale;
c. la vigilanza sui fornitori del servizio universale;
d. lo svolgimento dell’udienza in previsione della chiusura di punti d’accesso presidiati;
e. la riscossione e l’utilizzazione delle tasse ai sensi dell’articolo 36;
f. il disciplinamento dell’accesso agli impianti di caselle postali e alle banche dati di indirizzi in caso di controversia;
g. l’organo di conciliazione ai sensi dell’articolo 32.
3La PostCom osserva e sorveglia l’evoluzione del mercato postale affinché sia garantito un servizio sufficiente e a prezzi convenienti in tutte le regioni del Paese.