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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 16 pagine
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Legge sulle poste
4Il Consiglio federale definisce le prestazioni in dettaglio. Inoltre, può concretizzare le prescrizioni sull’accesso.
Art. 39 Rapporto
La Posta presenta periodicamente un rapporto al Consiglio federale sul rispetto delle esigenze legali.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 40 Esecuzione
1Il Consiglio federale provvede all’esecuzione della presente legge.
2Può delegare all’autorità competente l’adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.
Art. 41 Accordi internazionali
1Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.
2In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico e amministrativo, può delegare questa competenza
a. all’autorità competente;
b. al fornitore di prestazioni del servizio universale nel settore dei servizi postali;
c. alla Posta in quanto fornitore di prestazioni del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.
3Il Consiglio federale può:
a. incaricare il fornitore di prestazioni del servizio universale nel settore dei servizi postali di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali del settore postale o ai loro organi;
b. incaricare la Posta di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali del settore del traffico dei pagamenti o ai loro organi.
Art. 42 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 43 Garanzia del servizio universale
Durante un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla soppressione del servizio riservato, la Posta garantisce il servizio universale nel settore postale nella