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Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 16 pagine

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Legge sulle poste

1. invii della posta lettere nel territorio nazionale;

2. invii della posta lettere nel traffico postale transfrontaliero;

3. pacchi postali nel territorio nazionale;

4. pacchi postali nel traffico postale transfrontaliero;

b. il trasporto di giornali e periodici in abbonamento.

2Gli invii postali vengono distribuiti al minimo cinque giorni alla settimana. I giornali in abbonamento vengono recapitati sei giorni alla settimana. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni e le condizioni applicabili alle cassette delle lettere delle abitazioni e analoghe infrastrutture di distribuzione al recapito del destinatario.

3Il fornitore del servizio universale predispone una rete di punti di accesso in tutto il Paese garantendo così:

a. la presenza di numero sufficiente di punti di accesso presidiati, affinché le prestazioni del servizio universale siano disponibili per tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del paese, a una distanza ragionevole;

b. la presenza di un numero sufficiente di buche delle lettere pubbliche.

4I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare:

a. i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie;

b. gli invii da e per persone ipovedenti devono poter essere spediti senza porto.

5Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e detta le prescrizioni applicabili alla rete di punti di accesso.

Art. 16 Qualità e prezzi

1Le prestazioni del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri quantitativi e gli obblighi d’informazione del concessionario.

2I prezzi dei servizi postali devono essere definiti secondo principi commerciali. I prezzi applicati agli invii singoli dei piccoli clienti devono inoltre essere stabiliti indipendentemente dalle distanze, a tariffe convenienti e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto dell’indipendenza dalle distanze.

3I prezzi per il trasporto di giornali e periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Si concedono riduzioni sia a quotidiani e settimanali della stampa regionale e locale, sia a giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa) di cui viene assicurato il recapito regolare. Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti e ne determina il campo di validità. La Confederazione concede ogni anno, per la concessione di tale riduzione, i seguenti contributi:

a. 20 milioni di franchi a favore della stampa regionale e locale;