Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine
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Nel 2006, il Consiglio d’Europa ha istituito un Comitato d’esperti per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (PC-ES) affidandogli il compito di elaborare un progetto di convenzione in questo ambito specifico. Durante questi lavori, che sono tutt’ora in corso, tutte le delegazioni presenti hanno riconosciuto che il termine di prescrizione per promuovere procedimenti penali deve decorrere dopo che la vittima minore ha compiuto il diciottesimo anno d’età. Le delegazioni non sono invece riuscite ad accordarsi sulla durata minima del termine. Alcune hanno proposto dieci anni, altre invece hanno auspicato che tale termine sia determinato conformemente al diritto nazionale e a seconda della gravità del reato24.
4. Esame dell’iniziativa
4.1 Motivi alla base dell’iniziativa
4.1.1 Una necessità di protezione speciale
Per quanto concerne la necessità di protezione speciale dei fanciulli vittime di abusi sessuali si vedano i numeri 2.3 e 3.3.
4.1.2 Un impatto dissuasivo
Gli autori dell’iniziativa scorgono nell’imprescrittibilità dell’azione penale e della pena un mezzo per prevenire i reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli. Essi fanno prevalentemente affidamento sull’effetto dissuasivo che il Codice penale può avere sul comportamento dei cittadini.
4.1.3 Un rafforzamento della lotta contro la delinquenza sessuale nei confronti dei fanciulli
Secondo gli autori, l’iniziativa fornirà allo Stato strumenti suppletivi per lottare più efficacemente contro la delinquenza sessuale nei confronti dei minori. In particolare, essa permetterà a una vittima di perseguire la persona che ha abusato di lei al fine di evitare che continui a commettere atti sessuali con altri fanciulli o di unirsi con altre vittime per far condannare un autore di reati sessuali recidivo.
4.1.4 Un aiuto durante il processo terapeutico
Gli autori dell’iniziativa sostengono pure che una persona che è stata vittima di reati a sfondo sessuale durante l’infanzia deve avere la possibilità di sporgere una denuncia penale in ogni istante al fine di «guarire» dal trauma subito o essere comunque in grado di progredire nel processo terapeutico.
4.2 Tenore dell’iniziativa e valutazione
Benché le preoccupazioni degli autori dell’iniziativa siano comprensibili, le soluzioni proposte non permettono di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati per i seguenti motivi.
24 Cfr. segnatamente il rapporto della seconda riunione del PC-ES, nonché il progetto di Convenzione, ambedue disponibili su : www.coe.int/childprotection.