Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine

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natural durante e che una pena inflitta a questo autore potrebbe venir eseguita in ogni momento. Come già rammentato in precedenza25, la legislazione svizzera conosce l’imprescrittibilità dell’azione penale unicamente per un numero molto limitato di reati (art. 101 CP) e non prevede l’imprescrittibilità della pena. L’effetto preventivo al quale si richiamano gli autori dell’iniziativa va però relativizzato per diversi motivi.

L’effetto dissuasivo di una norme penale dipende essenzialmente da due fattori : l’immediatezza e la certezza della pena. Affinché l’effetto dissuasivo sia ottimale, è importante che la pena sia applicata il più tempestivamente possibile dopo la commissione del reato e che la pena sia il più possibile certa. Quest’ultimo fattore è legato strettamente alla ricerca delle prove e all’accertamento dei fatti, ambedue operazioni che si presentano come particolarmente difficoltose con il passare del tempo26. È poco convincente pretendere che l’introduzione dell’imprescrittibilità avrà un impatto rilevante sulla dissuasione. L’introduzione di questa misura difficilmente impedirà ad autori di commettere dei reati per i quali è già previsto un regime di prescrizione esteso. Di regola è possibile constatare che il regime della prescrizione ha un impatto limitato sulla rinuncia di commettere un crimine e ciò soprattutto nel caso di atti sessuali riconducibili più a delle pulsioni che alla ragione. Come nel caso dei crimini di natura passionale, l’autore di atti sessuali con fanciulli non è pienamente cosciente del rischio penale che corre al momento in cui decide di cedere alle sue pulsioni.

4.2.3 Gli effetti perversi dell’imprescrittibilità

Come abbiamo visto precedentemente, l’esistenza della prescrizione dell’azione penale si giustifica segnatamente con la circostanza che con il passare del tempo un accertamento esatto dei fatti diventa sempre più arduo, ciò che nuoce sia alla difesa sia all’accusa e aumenta considerevolmente il rischio di errori giudiziari27. Questa è una delle ragioni per cui nella letteratura molti si sono chiaramente opposti al prolungamento della prescrizione penale e all’imprescrittibilità28. Infatti è indispensabile evitare di dare l’impressione alle vittime che lo Stato sia in grado di perseguire e condannare dei delinquenti sessuali anche decenni dopo la commissione di un reato quando ciò invece non è il caso. La scomparsa delle prove nonché le capacità mnemoniche ormai ridotte, comporterebbero sovente l’assoluzione dell’imputato anche in applicazione del principio « in dubio pro reo », con il rischio di lasciare nella vittima un profondo senso di avvilimento.

Infatti, se dalla commissione del reato è trascorso un lungo periodo di tempo, l’età del fanciullo al momento dei fatti può causare notevoli difficoltà probatorie. Il Tribunale federale ha ripetutamente relativizzato il valore probatorio delle

25 Cfr. n. 3.2 supra.

26 Cfr. in merito Christian-Nils Robert/Thimoty Harding, Lien entre vrai-faux souvenir et motion Béguin, di Sabine Chenevard, Rachel Lee Immer, Julien Waber e Marco Rossi, Ginevra 2002, pag. 58.

27 Cfr. n. 3.2 supra.

28 Cfr. segnatamente Martin Killias / Guido Jenny, Verjährungsregelung bei Kindsmissbrauch: Fehlurteile programmiert, in: Plädoyer 1998, pag. 28 seg.; Martin Schubarth, La prescription 2002 de l’action pénale, in : Revue de l’avocat 06/2003, pag. 86; Martin Schubarth, Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung, in : Rivista Penale Svizzera 120/2002, pag. 332; Robert/Harding, cit., pag. 55 seg.