Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine

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un procedimento penale può avere sulla la vittima quando è trascorso un lungo periodo di tempo da quando sono accaduti i fatti31.

L’argomento dell’utilità terapeutica dell’avvio di una procedimento penale va quindi sostenuto con prudenza. Sembra anzi che il processo di guarigione possa comunque compiersi con il sostegno di professionisti qualificati senza che sia indispensabile l’intervento sovente brusco e traumatizzante dell’apparato giudiziario.

4.3 Necessità d’intervento

Dei motivi menzionati a sostegno dell’iniziativa, uno soltanto sembra pertinente: il periodo di riflessione troppo breve a disposizione delle giovani vittime per decidere se sporgere o no denuncia penale. Attualmente la vittima deve agire prima del compimento dei 25 anni, se ha subito degli atti quando aveva meno di dieci anni, e prima dei 32 se aveva 17 anni al momento dei fatti. È tuttavia pensabile che questi termini esercitino una certa pressione sulle vittime, in particolare quello che prevede il compimento dei 25 anni. È dunque opportuno dare più tempo alla vittima affinché possa iniziare quel processo psicologico che le permetterà di dar corpo al proprio vissuto e riprendere fiducia in se stessa prima di decidere in merito all’opportunità di rivelare la propria storia dinnanzi ai tribunali. Ciò si giustifica anche perché le legislazioni europee come pure i lavori del Consiglio d’Europa vanno chiaramente in questa direzione.

Quando però l’autore è minore, un siffatto prolungamento non è necessario. Il rapporto di dipendenza economica e/o emozionale della vittima nei confronti dell’autore è decisamente meno marcato. Inoltre gli atti tra minori vengono alla luce molto più rapidamente. Infine occorre tenere conto dell’interesse del minore a reinserirsi e accompagnarlo in questa ottica con misure adeguate.

La soluzione proposta dall’iniziativa per migliorare le condizioni di vita della giovane vittima non può venir condivisa. Da un canto, il suo tenore poco chiaro può dar luogo a situazioni d’ineguaglianza, sproporzionate se non addirittura controproducenti e, dall’altro, l’imprescrittibilità va ampiamente oltre a quanto è necessario. Oltre a ciò, l’assenza di una qualsiasi distinzione tra autori minorenni e autori maggiorenni è inaccettabile poiché le situazioni non sono identiche ed essa censura in misura troppo severa le persone che hanno commesso un reato in minore età. Infine, nessuno degli scopi che si prefiggono gli autori dell’iniziativa giustifica l’introduzione dell’imprescrittibilità della pena.

5. Presentazione delle modifiche legislative

5.1 Introduzione

Per dare una risposta adeguata all’iniziativa mediante un regime efficace e rispettando il principio della proporzionalità, occorre innanzitutto porre tre quesiti : (a) chi va protetto in modo specifico ? (b) in che modo ? (c) contro quali reati?

È essenziale operare una distinzione tra autori minori e autori maggiorenni. Infatti, nel caso di atti sessuali tra minori la situazione è diversa da quella in cui un adulto

31 Killias/Jenny, cit., pag. 29 e i riferimenti menzionati ; Schubarth, cit. in : Revue de l’avocat 06/2003, pag. 86 ; Schubarth, cit. in : Rivista Penale Svizzera 120/2002, pag. 332.