Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine
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abusa di un fanciullo sfruttando una situazione di potere e d’autorità. In questi casi dunque anche le necessità d’intervento sono diverse.
5.2 Quando l’autore è maggiorenne
5.2.1 Chi deve beneficiare di un regime di protezione speciale?
A tal proposito è ampiamente assodato che sono i fanciulli a dover beneficiare di un regime di protezione speciale quando sono vittime di abusi sessuali. Nel diritto svizzero, la maggiore età sessuale è fissata a 16 anni. Il legislatore del nostro Paese è infatti partito dal principio che una persona può consentire liberamente all’atto sessuale a partire da questa età. Non vi è alcun motivo per scostarsi da questo criterio. Esso è preciso, tiene conto sia della maturità della vittima sia del nostro contesto sociale e morale. In questo modo soltanto le vittime di un’età inferiore ai 16 anni devono poter beneficiare di un regime di prescrizione speciale. Una volta raggiunta questa età, la persona che ha rapporti sessuali è in grado di consentirvi o no, ma comunque essa è almeno in grado di denunciarli più rapidamente nel caso in cui ritenga di essere vittima di abusi sessuali32.
5.2.2 Come estendere la possibilità di sporgere una denuncia penale ?
Per tenere in considerazione in modo più specifico le esigenze dei fanciulli vittime di reati contro l’integrità sessuale o di violenze commesse da adulti, è ragionevole dar loro più tempo per decidere sull’opportunità di sporgere una denuncia penale. Per raggiungere questo scopo sono ipotizzabili due soluzioni : (1) prolungare il termine di prescrizione dell’azione penale (ad es. passare dall’attuale termine di 15 anni a 25 anni per i reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli) o (2) posticipare l’inizio del termine di prescrizione a un determinato momento (ad es. la maggiore età della vittima).
Nel caso specifico la seconda variante è quella più adeguata, poiché tiene conto del fatto che il processo di guarigione della vittima può iniziare soltanto nel momento in cui quest’ultima acquisisce la maturità necessaria per allontanarsi (fisicamente e psicologicamente) dall’autore e per iniziare a elaborare gli eventi. È possibile partire dal principio che tale emancipazione ha inizio con il raggiungimento della maggiore età. Logicamente dunque il termine di prescrizione può effettivamente decorrere da quel momento. Tale sistema tiene conto di quanto prevedono gli altri Stati europei e del progetto di Convenzione sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali33.
32 Cfr. tuttavia il n. 5.2.3 e le considerazioni relative all’articolo 188 CP.
33 In merito alla prescrizione dell’azione penale l’articolo 28 del progetto di Convenzione prevede per l’inglese: «Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the statute of limitation for starting proceedings with regard to one of the offences established in accordance with this Convention shall continue for at least [ten] years after the victim has reached the age of majority»; per il francese: «Chaque partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef de l'une des infractions établies conformément à la présente Convention continue de courir pour une durée d'au moins [dix] ans après que la victime a atteint l'âge de la majorité» e per l’italiano: «Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie affinché il termine di prescrizione per avviare un perseguimento penale per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione continui a decorrere per almeno [dieci] anni dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età» [traduzione non ufficiale].