Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine

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4.2.1 Una formulazione problematica

Secondo l’iniziativa, soltanto i « fanciulli impuberi » dovrebbero poter beneficiare del regime di imprescrittibilità. Si tratta di una nozione sconosciuta nel nostro ordinamento giuridico che occorre definire. Da un punto di vista medico, la pubertà è il periodo di transizione tra l’infanzia e l’età adulta accompagnata da cambiamenti somatici, psicologici, metabolici nonché ormonali e che termina quando l’individuo inizia a essere in grado di procreare. La pubertà si protrae dunque per un certo periodo e non è un momento ben determinato nel tempo. Va da sé che il diritto non può avvalersi di una nozione tanto elastica per determinare se una vittima beneficia o meno del regime di prescrizione speciale. L’unico criterio ragionevole che si potrebbe ritenere sarebbe il momento in cui ha termine la pubertà, ossia l’inizio della possibilità di procreare.

Una siffatta nozione oggettivata sarebbe comunque problematica. Innanzitutto, comporterebbe una drastica disparità di trattamento tra le vittime poiché, a seconda del sesso e dell’individuo, la pubertà inizia ad età estremamente diverse. Inoltre terrebbe conto più degli aspetti biologici che di quelli psicologici ; una vittima di 15 anni ancora impubere verrebbe tutelata in misura maggiore di una vittima dodicenne già pubera, ciò che sarebbe profondamente ingiusto. Infine, nei casi in cui non si possa escludere completamente il raggiungimento della pubertà da parte della vittima, i problemi probatori diventerebbero insormontabili. Come provare dunque, anni dopo i fatti, che la vittima era impubere ? L’impossibilità, quasi sistematica, di fornire siffatta prova significherebbe l’applicazione delle regole ordinarie in materia di prescrizione impedendo l’avvio di un qualsiasi procedimento penale.

In considerazione di questi argomenti, è opportuno rinunciare al criterio della pubertà. La soluzione più coerente sarebbe di mantenere il regime attuale, ossia fissare un’età limite a partire dalla quale il fanciullo non beneficia più di un regime di prescrizione speciale. È ben vero che la determinazione di una tale età è in parte arbitraria, ma tale soluzione presenta il vantaggio di eliminare i problemi legati alla prova e di tenere conto in modo più adeguato dello sviluppo del fanciullo e della sua maturità al momento dei fatti. D’altronde il legislatore svizzero ha già tenuto conto di questo criterio per determinare quali vittime beneficiano del regime attuale di prescrizione penale speciale (art. 97 cpv. 2 CP e art. 36 cpv. 2 DPMin) ed è dunque opportuno mantenere tale criterio.

L’iniziativa prevede di applicare l’imprescrittibilità ai « reati sessuali o di pornografia ». Non è dunque chiaro se include soltanto i reati del Codice penale relativi agli atti sessuali (art. 187 - 193 e 198 CP) o anche tutti gli atti previsti dall’articolo 197 CP (pornografia) o soltanto alcuni tra questi. Nel caso di quest’ultima disposizione, non è ragionevole poter perseguire a vita una persona che ha fabbricato, importato o messo in circolazione pornografia dura (capoverso 3) o che possiede della pornografia dura (capoverso 3bis) senza aver avuto contatti diretti con la vittima. Un tale campo d’applicazione è sproporzionato e andrebbe ben oltre lo scopo prefisso.

4.2.2 L’imprescrittibilità e il suo effetto preventivo

L’iniziativa prevede l’imprescrittibilità dell’azione penale e della pena. Ciò significa che l’autore di uno dei reati previsti dall’iniziativa potrebbe essere perseguito vita