Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine
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Le considerazioni precedenti presuppongono che la vittima sia ancora viva al momento in cui l’azione penale viene avviata. Che succede se la vittima è deceduta a causa del reato o per altri motivi prima di aver compiuto 18 anni? Si applicano in tal caso le regole ordinarie in materia di prescrizione? Nella misura in cui lo scopo del termine di prescrizione speciale non è unicamente di offrire alla vittima un periodo di riflessione più lungo, ma si inserisce anche nel contesto più ampio della prevenzione delle violazioni dell’integrità sessuale o fisica dei fanciulli, è opportuno che la prescrizione decorra dal giorno in cui la vittima avrebbe compiuto 18 anni. La stessa interpretazione è stata del resto operata in relazione alla disposizione attuale, malgrado il suo tenore possa dar adito a confusione: «l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni»34. Per evitare che questa imprecisione redazionale venga interpretata come un silenzio qualificato, l’avamprogetto prevede l’aggiunta di un condizionale. L’articolo 97 capoverso 2 CP precisa che il termine di prescrizione decorre soltanto dal momento in cui la vittima compie o avrebbe compiuto 18 anni, indicando in tal modo chiaramente che se la vittima è deceduta non si applicano le regole ordinarie sulla prescrizione. Questa soluzione permette inoltre di evitare che l’autore che uccide la sua vittima possa beneficiare di una situazione più favorevole rispetto a colui che non l’ha uccisa.
5.2.3 Quali reati vanno disciplinati in modo specifico?
La questione era già stata trattata in occasione della revisione del 2000 concernente i reati contro l’integrità sessuale. Contrariamente alla proposta iniziale del Consiglio federale di limitare l’applicazione del termine di prescrizione speciale ai reati gravi contro l’integrità sessuale dei fanciulli, il Parlamento ha deciso di estendere il campo d’applicazione agli atti sessuali commessi su minori di età superiore ai 16 anni (art. 188 CP) come pure all’omicidio e alle lesioni personali gravi (art. 111, 113 e 122 CP)35. I reati menzionati in precedenza devono continuare a beneficiare di un regime di prescrizione speciale.
La presenza dell’articolo 188 CP si giustifica con il fatto che tale disposizione presuppone l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra l’autore e la sua vittima, rapporto da cui la vittima non può sottrarsi immediatamente. Anche se la vittima ha più di 16 anni, la situazione è simile a quella di un fanciullo minore di 16 anni vittima di un adulto che approfitta della propria posizione di autorità. In tal caso è necessario concedere alla vittima un periodo di riflessione superiore a quello ordinario. Considerando che il termine di prescrizione dell’articolo 188 CP è di sette anni, l’azione penale sarebbe prescritta al momento in cui la vittima compie 25 anni. Questa soluzione porta allo stesso risultato di quella in vigore attualmente.
Per quanto attiene alle lesioni gravi contro l’integrità corporale e ai tentati omicidi, si tratta di atti traumatici per un fanciullo poiché sovente associati a reati contro l’integrità sessuale. A tale elenco va ora aggiunto anche l’articolo 112 CP, poiché gli argomenti che giustificano la sua esclusione36 non sarebbero più validi con il nuovo sistema. Infatti, nell’ipotesi in cui la vittima ha due anni al momento dei fatti, una
34 Cfr. in merito : Denys Christian, Prescription de l’action pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 e
333 cp. 5 CP, in : Semaine judiciaire 2003 II 49, pag. 54.
35 Cfr. n. 3.4.1 supra ; l’opportunità di introdurre l’omicidio è evidentemente dettata da motivi d’eguaglianza e di prevenzione generale e non da motivi legati al processo di guarigione della vittima (cfr. a tal proposito Denys Christian, Prescription de l’action pénale : Les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP, in : Semaine judiciaire 2003 II 49, pag. 54).
36 Cfr. n. 3.4.2 e la nota alla pagina 21 qui appresso.