Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 19 pagine
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procedura penale potrebbe essere avviata fino al compimento dei suoi 33 anni se il reato è punito con una pena detentiva superiore ai tre anni, ma soltanto fino al compimento dei suoi 32 anni nel caso di un reato previsto dall’articolo 112 CP, ossia due anni (età della vittima) più 30 anni (prescrizione dell’assassinio). Al fine di evitare tale incongruenza, è opportuno introdurre l’articolo 112 CP nell’enumerazione prevista dall’articolo 97 capoverso 2 CP. Un delinquente che ha commesso un assassinio su un fanciullo minore di 16 anni potrebbe di conseguenza venir perseguito fino al momento in cui la vittima avesse compiuto 48 anni, ossia 18 anni (maggiore età della vittima) più 30 anni (prescrizione per il reato di assassinio).
Poiché l’iniziativa auspica che i reati di pornografia commessi ai danni di un fanciullo siano dichiarati imprescrittibili, ci si chiede se sia opportuno aggiungere all’elenco l’articolo 197 CP (pornografia). Riteniamo di no. Questa disposizione punisce sia il fatto di mettere un minore di 16 anni a confronto con materiale pornografico (numeri 1 e 2), sia l’importazione, la tenuta in deposito o la messa a disposizione di pedopornografia o di rappresentazioni di atti violenti (numero 3), sia l’acquisizione, l’ottenimento per via elettronica e il possesso di pedopornografia o di rappresentazioni di atti violenti (numero 3bis). In tutti questi casi un’estensione della prescrizione non si giustificherebbe poiché non vi è contatto diretto tra l’autore e la vittima; il reato è quindi meno grave rispetto agli altri delitti contro l’integrità sessuale. Il caso particolare del numero 3, che punisce la fabbricazione di pedopornografia e la rappresentazione di atti sessuali violenti, è in concorso con altri reati contro l’integrità sessuale e beneficia de facto della prescrizione estesa.
Per quel che concerne il Codice penale militare, l’aggiunta dell’assassinio (art. 116 CPM) all’elenco stilato all’articolo 55 capoverso 2 CPM si rivela necessario per gli stessi motivi evocati nell’ambito del Codice penale. Ci si chiede se non sia sensato applicare la prescrizione speciale anche all’articolo 157 CPM (abuso della posizione militare). Non si può infatti escludere che un militare approfitti del “fascino dell’uniforme” per ottenere favori sessuali da giovani vittime. Un simile comportamento rientrerebbe nella maggior parte dei casi nel campo d’applicazione dell’articolo 156 CPM (atti sessuali con fanciulli); tuttavia, al fine di evitare ogni ambiguità, sarebbe opportuno menzionare espressamente nella legge che il termine di prescrizione speciale si applica anche all’articolo 157 CPM.
In sintesi, occorre applicare il regime di prescrizione speciale a tutti i reati menzionati dall’articolo 97 capoverso 2 CP, ossia gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e minori dipendenti (art. 188 CP), come pure ai reati previsti agli articoli 111- 113, 122, 182, 189-191 e 195 CP, commessi ai danni di una persona minore di 16 anni, nonché a tutti i reati enumerati all’articolo 55 CPM, ossia agli atti sessuali con fanciulli (art. 156 CPM) e ai reati previsti agli articoli 115-117, 121, 153-155, completati dall’articolo 157 CPM, commessi ai danni di un fanciullo minore di 16 anni.
5.3 Quando l’autore è un minore
5.3.1 Chi deve beneficiare di un regime di protezione speciale?
La risposta è identica a quella data per il caso in cui l’autore è una persona adulta. Il bisogno di protezione dei fanciulli non cambia a seconda se colui che commette degli abusi è minorenne o maggiorenne.